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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Reddito di cittadinanza: novità dalla circolare INPS

Una circolare dell'INPS, che ha recepito alcune direttive presenti nella legge di conversione del decreto 4-2019, ha introdotto alcune novità per quanto riguarda il reddito di cittadinanza

All'interno della circolare n. 100-2019 dell'INPS sono presenti, con riferimento al reddito di cittadinanza, nuove istruzioni operative che recepiscono le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto 4/2019.

Le novità riguardano i requisiti per l'accesso (regole severe per ex coniugi, stranieri, soggetti condannati) ed una limitazione sulla composizione del nucleo familiare senza cambio di residenza. Sono inoltre presenti specifiche che riguardano le comunicazioni sulle variazioni patrimoniali o di reddito che comportano la decadenza del beneficio.

Nucleo familiare - I coniugi separati o divorziati si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare solamente se continuano a risiedere nella stessa abitazione anche se risultano in due stati di famiglia distinti. Affinchè costituiscano due nuclei diversi è necessario che abbiano due residenze diverse. 

Come se non bastasse se la separazione è avvenuta dopo il 1 settembre 2018, per avere diritto al reddito di cittadinanza il cambio di residenza deve essere certificato da verbale della Polizia locale. Il figlio maggiorenne non convivente fa parte del nucleo familiare dei genitori quando è a loro carico IRPEF, ha meso di 26, non è coniugato e non ha figli.

Condanne - Chi effettua la domanda non deve essere in quel momento sottoposto ad alcuna misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, e non deve avere condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta. Se riguardano non il richiedente ma colui che fa parte del nucleo familiare, quest'ultimo non si calcola nella scala di equivalenza. I reati sono quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale.

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea - Previsto l'obbligo per i cittadini non europei di presentare una certificazione dell'autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, relativa sia al reddito che al patrimonio. E' stata però sospesa l'istruttoria per quanto riguarda le domande presentate a partire da aprile 2019 in quanto si attende un decreto ministeriale che dovrà indicare i paesi esonerati da questi obblighi dichiarativi.

Requisiti immobiliari - Possono fare domanda solo coloro che hanno un patrimonio immobiliare (prima casa esclusa) inferiore ad € 30.000,00. Si tiene conto sia degli immobili nel territorio italiano che di quelli presenti all'estero.

Il beneficio del reddito di cittadinanza viene erogato a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro 10 giorni lavorativi della richiesta. Nei cinque giorni successivi spetta all'INPS individuare la presenza dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza sulla base delle informazioni presenti negli archivi ed in quelli delle amministrazioni collegate.

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