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Venerdì, 29 Marzo 2024
Vendita e Affitto

Affittare casa a studenti: i contratti stipulabili

Nel momento in cui si decide di affittare il proprio appartamento ad uno studente universitario fuori sede esistono diverse possibilità contrattuali. Ecco quali sono e quali le caratteristiche di questi accordi

Per coloro che sono proprietari di un immobile oltre quello in cui abitano non c'è soluzione migliore, per avere una ulteriore fonte di guadagno, che affittarlo.  La stipula di un contratto di affitto permette al locatore di essere in regola con la legge ed ai conduttori di essere tutelati in caso di problemi.

Per quanto riguarda nello specifico la possibilità di affittare il proprio appartamento ad uno studente fuori sede, esistono diverse soluzioni dal punto di vista contrattuale.

Contratto a canone concordato - Ha una durata di 3 anni e si rinnova automaticamente per altri 2 anni a meno di comunicazioni particolari. Locatore e locatario non hanno autonomia in quanto le decisioni vengono prese dalle associazioni rappresentanti, che sanciscono canone e clausola di rescissione. In caso di disdetta illegittima da parte del locatore, l'affittuario può chiedere un risarcimento non inferiore a 36 mesi in base al canone pagato.

Contratto transitorio - La sua durata può andare da 1 mese ad un massimo di 18 mesi con rinnovo non automatico ma effettuato attraverso la stipula di un nuovo contratto. Conduttore e locatario possono presentare apposita documentazione attraverso la quale spiegano i motivi della scelta di questo tipo di contratto.

Contratti per studenti universitari - E' un contratto che ha valenza territoriale, ossia può essere stipulato solamente nei comuni nei quali ci sono sedi universitarie ed è rivolto agli studenti fuori sede. Può durare da 6 mesi a 36 mesi ed ha rinnovo automatico.

All'interno di ogni contratto può essere prevista una una clausola rescissoria a favore del conduttore che gli permette di poter recedere in qualunque momento. Nel momento in cui non è presente questa clausola il contratto può essere rescisso solamente per gravi fatti oggettivi dimostrabili sopravvenuti durante il periodo della locazione e che non possono assicurare più la presenza nella stanza (abbandono degli studi, gravi problemi di umidità, ecc. ecc.).

Non esistono le stesse tutele per quanto riguarda i locatari, che invece possono solamente negare il rinnovo automatico dopo la prima scadenza nei seguenti casi:

- stanza usata per sè o per un parente;
- il conduttore ha a disposizione un altro alloggio simile nello stesso comune
- lo stabile ha gravi problemi strutturali che possono essere risolti solamente con l'assenza dell'inquilino
- il locatore è spesso e per lunghi periodi assente senza un valido motivo

Se non è previsto nulla di specifico all'interno del contratto per la sua rescissione, il conduttore deve dare un preavviso di almeno 6 mesi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il contratto supera i 30 giorni deve necessariamente essere in forma scritta e deve essere registrato, anche telematicamente, presso l'Agenzia delle Entrate. Bisogna versare una imposta di registro pari al 2% della somma dei canoni mensili nei 12 mesi. Non può comunque mai essere inferiore ad € 67. 

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