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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca

Processo canili Nova Entra, la replica dei legali del dottor Bongiorno

Riceviamo e pubblichiamo la replica dell'avvocato Salvatore Cannata e Carlo Failla, legali del veterinario e proprietario delle strutture private che ospitavano i randagi in città e in provincia Mario Bongiorno

Riceviamo e pubblichiamo la replica dell'avvocato Salvatore Cannata, legale del veterinario e proprietario delle strutture private che ospitavano i randagi in città e in provincia Mario Bongiorno in merito al rinvio a giudizio richiesto dal tribunale etneo.

"Questi difensori intendono intervenire affinché venga fatta una corretta cronaca della vicenda giudiziaria che riguarda il nostro assistito. Sebbene non si condivida la dinamica della spettacolarizzazione dei processi, tesa il più delle volte, non ad informare l’opinione pubblica ma ad influenzare ed anticipare le decisioni giudiziarie, ci vediamo costretti ad intervenire in questa sede. Ed invero, il vostro giornale, come è solito fare, contravvenendo alle regole elementari di giornalismo, ha inteso pubblicare una notizia senza chiedere la versione della controparte. È ormai chiaro, infatti, ai lettori come il vostro giornale abbia sposato la causa delle parti civili e come abbia, allo stesso modo, deciso di ergersi a giudice pur non conoscendo gli atti e non assumendo quella visione di terzietà che avrebbe dovuto in ragione del ruolo che dovrebbe avere. Occorre, dunque, precisare come la Procura non abbia inteso richiedere il rinvio a giudizio a causa della “mole di prove” asseritamente esistenti contro il nostro assistito, bensì, come emerge dal verbale di udienza (pubblico e a disposizione di chiunque abbia l’accortezza di leggerlo), la richiesta di rinvio a Giudizio nasce dall’esigenza da parte dei Pubblici Ministeri di mettere a confronto la perizia del consulente della Procura, Dr. Di Pisa, e la relazione della Dr.ssa Matassa del Ministero della Salute poiché antitetiche tra loro. Tale confronto è stato richiesto all’udienza del 14 novembre 2017 ma non accolto dal GUP Mirabella esclusivamente per motivi legati alla natura processuale dell’Udienza Preliminare, per spiegare i quali ci si dovrebbe dilungare su tematiche connesse al diritto processuale penale, purtroppo, ai più sconosciuto. Quindi, solo ed unicamente questo elemento ha indotto, per come dettato a verbale, la Procura a chiedere il rinvio a giudizio al solo fine di dimostrare in sede dibattimentale quale delle due relazioni avesse maggiore fondamento probatorio. Nessuna “mole probatoria”, dunque, nessuna valutazione di colpevolezza è stata fatta dai giudici. Ciò che in questa sede processuale rimane è un dissequestro disposto dal Tribunale del Riesame di Catania, una perizia della Procura che confermava quanto più volte affermato dal Dr. Bongiorno e che cioè i canili fossero a norma e che nessun tipo di maltrattamento era operato a carico degli animali ivi ricoverati, una perizia di un medico veterinario che ha stabilito che su quasi mille cani presenti solo 40 avevano delle patologie ( comunque non dovute a responsabilità del dott.Bongiorno, ma bensì alle condizioni in cui erano stati ritrovati su strada) ed infine una richiesta di archiviazione da parte della Procura. Gli elementi, invece, su cui si fondava l’imputazione coatta da parte del Gip sono stati totalmente smentiti, a nostro avviso, nella sede dell’udienza preliminare ( sempre per chi avrà cura di leggere i verbali di udienza e non accettare aprioristicamente come verità le tesi di una delle parti del processo). Oggi il Gup di Catania, nei limiti dei poteri allo stesso concessi dal codice, ha deciso per il rinvio a giudizio. Rinvio a Giudizio che non spaventa questa difesa, anzi il dibattimento sarà, probabilmente, il luogo idoneo in cui saranno svelate le tante teorie, dicerie e supposizioni di cui è infarcita l’ipotesi accusatoria sostenuta solamente da una imputazione coatta. Per quanto riguarda, invece, l’improbo riferimento alla circostanza che il rinvio giudizio relativo a questo procedimento avviene in un luogo in cui sono presenti associazioni malavitose, tale da paventare chissà quale fantasioso scenario, è giudizio assolutamente svincolato dagli atti di causa che dimostra, ancora una volta, l’assoluta ignoranza da parte di chi ha scritto l’articolo dei fatti di causa e che sarà valutato da questa difesa ai fini di una
querela per diffamazione aggravata. 
Infine, si ritiene opportuno osservare come il riferimento alle strutture dei canili tacciate per essere “completamente abusive” appare assolutamente falso e destituito di fondamento, frutto di una visione strumentale degli atti di causa, oltre che estraneo alla materia del contendere e alla decisione del GUP. Ed infatti solo tre box, costruiti originariamente senza concessione edilizia (al solo fine di ospitare e dare idoneo alloggio agli animali custoditi), sono stati, successivamente, oggetto di sanatoria edilizia e, dunque, oggi assolutamente in regola con le leggi e i regolamenti edilizi.  

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