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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Ufficio stampa del Comune, giudice reintegra Molino e condanna l'ente

Secondo il tribunale del lavoro di Catania Il giornalista Nuccio Molino "ha subito un illegittimo demansionamento dal 24 luglio 2013 alla data di deposito del ricorso"

"Siamo molto contenti l'esito è quello che ci aspettavamo, ora attendiamo che il Comune ci dica quali siano le sue determinazioni". Questo il commento dell'avvocato Sergio Cosentino, legale del giornalista Nuccio Molino, dopo la sentenza del giudice del Tribunale civile di Catania, Caterina Musumeci. Il magistrato ha ritenuto "provato, tenuto conto del periodo non breve - circa 29 mesi - il demansionamento, la mortificazione sul piano professionale e la volontaria marginalizzazione e allontanamento del lavoratore dal settore strategico dell'Ufficio Stampa, posta in essere a suo danno dal datore di lavoro". La causa era stata intentata dal giornalista sostenendo che dal 15 luglio del 2013 era stato lasciato dall'amministrazione comunale in uno stato di forzata inattività. Il Comune ha resistito alla richiesta sostenendo di avere seguito la legge nella riorganizzazione dell'Ente.

Il commento del legale

"Il giudice ordina di attribuirgli le funzioni di capo redattore, che lui ha sempre avuto e che ha sempre mantenuto formalmente - spiega Cosentino a CataniaToday - ma ora chiediamo che anche da un punto di vista sostaziale sia così. Chiaramente siamo contenti ma aspettiamo di capire cosa farà l'ente che, per esempio, potrebbe decidere di impugnare e contestare questa decisione. La sentenza tuttavia è molto solida - conclude - e siamo sicuri che resisterà ad ogni eventuale attacco".

La sentenza

Il giornalista, secondo il giudice, "ha subito un illegittimo demansionamento dal 24 luglio 2013 alla data di deposito del ricorso" e per questo il Comune di Catania è "condannato a destinare il ricorrente all'espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta (redattore capo) ovvero all'Area di inquadramento (D)". "Va evidenziato - scrive il giudice - che il Comune di Catania non ha assolto all'onere di provare la destinazione del ricorrente allo svolgimento di mansioni pienamente confacenti alla categoria di inquadramento". Sulla richiesta di risarcimento dei danni biologico, esistenziale, morale e d'immagine avanzati da Molino il giudice "stante la prova della condotta illecita del datore di lavoro e di sufficienti elementi di prova in ordine alla patologia sofferta dal ricorrente al fine di accertare la ricorrenza della stessa (e l'eventuale menomazione permanente dell'integrità psico-fisica) e la sua riconducibilità alla condotta datoriale come sopra accertata, rimette la causa in istruttoria".

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