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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Come e dove richiedere la separazione/divorzio

Al giorno d'oggi a disposizione dei coniugi che si sono resi conto di non poter continuare la loro vita insieme ci sono gli istituti giuridici della separazione e del divorzio

La separazione dei coniugi è un istituto giuridico regolato dal Codice Civile e di procedura civile che sospende gli effetti del matrimonio in attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

Intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono per un certo periodo di tempo (6 mesi in caso di separazione consensuale, 12 mesi in caso di separazione giudiziale) la qualità di coniugi, ma cessano i doveri di coabitazione, fedeltà. Continua a sussistere invece la responsabilità genitoriale 

La separazione è consensuale quando si ha l'accordo tra i due coniugi. L'introduzione della legge 162/2014 ha permesso, tramite la nascita dell'istituto della negoziazione assistita, di poter effettuare una dichiarazione congiunta di fronte ad un avvocato o all'ufficiale dello stato civile (Sindaco).

Quando invece non c'è l'accordo tra i due coniugi si parla di separazione giudiziale: in questo caso uno dei due coniugi instaurerà un procedimento civile davanti al giudice che dovrà alla fine emettere una sentenza con la quale verranno regolati i rapporti tra i due coniugi. 

La separazione può anche essere di fatto: si tratta di una interruzione della convivenza coniugale ma voluta ed attuata dalle parti, in via di fatto, non per cause indipendenti dalla volontà dei coniugi (lontananza a causa di lavoro, degenza in ospedale ecc.), bensì sulla base di un accordo informale dei coniugi, o per il rifiuto di uno di essi a proseguire la vita in comune. La separazione di fatto non determina conseguenze giuridiche automatiche e quindi ciascun coniuge può chiedere in qualsiasi momento. la ripresa della convivenza.

Quando si parla di divorzio ci si riferisce allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale con la sentenza pronunciata da parte del tribunale. Come già sopra sottolineato lo scioglimento del vincolo può essere sancito anche da una apposita procedura di negoziazione assistita da un avvocato oppure dalla presentazione dei due coniugi davanti al Sindaco nella qualità di Ufficiale dello stato civile. 

Divorzio giudiziale o divorzio congiunto

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da uno dei coniugi, anche se l’altro coniuge non è d’accordo. Il procedimento cd. in contenzioso (per la mancanza di accordo dei coniugi) si svolge innanzi al Presidente del Tribunale del luogo in cui il secondo coniuge ha la propria residenza o il proprio domicilio. Ciascun coniuge deve essere assistito da un legale. Il procedimento prosegue come un processo ordinario. Se il procedimento comporta una lunga fase istruttoria, vale a dire un lungo periodo di acquisizione delle prove (testimoni, perizie, ecc.), il Tribunale emana una sentenza provvisoria, che intanto consenta ai coniugi di riottenere lo stato libero.

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere richiesto da entrambi i coniugi. Come nel divorzio in contenzioso, anche in questo caso i coniugi devono stare in giudizio assistiti da un difensore che, tuttavia, può essere unico per entrambi. Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio, ossia con una procedura molto più snella del divorzio in contenzioso. In questo caso tutto si esaurisce in una sola udienza innanzi al Tribunale in camera di consiglio che verifica la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio ed emette la sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (o di cessazione degli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario). L’iter del divorzio a domanda congiunta è quindi più veloce e più semplice dell’iter del divorzio giudiziale.

Negoziazione assistita

E' una procedura facoltativa rispetto a quella giudiziale. Gli ex-coniugi trovano un accordo bonario, grazie all’assistenza di avvocati (ciascuna delle due parti deve essere assistita da un legale e i due avvocati non devono appartenere allo stesso Studio Legale per evitare conflitti d’interesse). La negoziazione assistita inizia con l’invio di un invito a concludere la convenzione per il divorzio. L’accordo fra gli ex-coniugi deve essere raggiunto entro un termine prestabilito, comunque non inferiore a un mese dall’inizio della procedura di negoziazione assistita. L’accordo è sottoscritto dagli avvocati che assistono le parti. 

Nel sottoscrivere l’accordo, gli avvocati ne garantiscono la conformità «alle norme imperative ed all’ordine pubblico» e autenticano le sottoscrizioni apposte dagli ex-coniugi. Gli avvocati che assistono gli ex-coniugi divorziati hanno l’obbligo di trasmettere la copia autenticata dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. 

Se non ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, occorrerà poi ottenere il nullaosta del Pubblico Ministero (ma non è previsto un termine entro il quale il nullaosta deve essere richiesto). Se invece ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi, l’accordo deve essere trasmesso entro e non oltre 10 giorni al Pubblico Ministero, il quale potrà rilasciare la necessaria autorizzazione oppure, entro 5 giorni, ritrasmettere lo stesso accordo al Presidente del Tribunale, affinché si ordini la comparizione degli ex-coniugi.

Ufficiale dello stato Civile

Se l'accordo tra i due ex coniugi non riguarda trasferimenti di beni immobili, mobili o somme di denaro (anche se è possibile comunque raggiungere anche in questa sede un accordo riguardo l'assegno di mantenimento) e/o non vi siano figli in comune che siano minori o incapaci o portatori di handicap gravi o anche solo non autosufficienti dal punto di vista economico, il D.L. 132/2014 prevede addirittura la possibilità di divorziare innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile, senza necessità di assistenza legale da parte di un avvocato (che rimane facoltativa).

Indirizzi utili

Comune di Catania - Separazioni/divorzi dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile - Via Alessandro La Marmora n. 23

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