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Venerdì, 19 Aprile 2024
Tasse

Imu seconda rata: aliquote Comune di Catania

E' fissato per il 17 dicembre l'ultimo pagamento Imu, Imposta Municipale Unica. Il pagamento dovrà avvenire tramite modello F24, Poste Italiane, o anche online. Ecco le aliquote del Comune di Catania per la seconda rata

E’ fissato per il 17 dicembre l’ultimo pagamento Imu.Il pagamento Imu dovrà avvenire tramite modello F24, Poste Italiane, o anche online. L’F24 è, infatti, disponibile in formato cartaceo, disponibile presso banche e uffici postali, ed anche digitale con servizio di home banking e addebito su conto corrente, modalità questa obbligatoria per i titolari di partita Iva.

ALIQUOTA ORDINARIA

· 10,6 per mille per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili, concessioni aree demaniali e immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale. Il 3,8 per mille dell’imposta deve essere versata allo Stato e il 6,8 per mille al Comune.

ALIQUOTA DIFFERENZIATA

· 6 per mille per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, catastata nelle categorie A1, A7, A8, A9 e sue pertinenze, massimo una per ciascuna classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
· 5,5 per mille per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, catastata nelle categorie A2, A3 e sue pertinenze, massimo una per ciascuna classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
· 4 per mille per l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, catastata nelle categorie A4, A5, A6 e sue pertinenze, massimo una per ciascuna classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
· 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557 del 30/12/1993 convertito con modificazioni alla Legge n. 133 del 26/02/1994.

· Per i fabbricati rurali a destinazione abitativa, si applicano le aliquote
differenziate sopra riportate, in base alla categoria catastale di appartenenza.

DETRAZIONI
· E’ prevista una detrazione per l’abitazione principale di € 200.
· Inoltre è prevista una ulteriore detrazione di € 50 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori e risieda nell’abitazione principale, fino alla concorrenza massima di € 400 (max 8 figli).

ALLE UNITÀ IMMOBILIARI DELLE COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA E DEGLI IACP, regolarmente assegnate e utilizzate come abitazione principale, si applica la sola detrazione di € 200, prevista per l’abitazione principale, ma sono soggette all’aliquota ordinaria del 10,60 per mille, da
versare interamente al Comune con il codice tributo 3918.

AGEVOLAZIONI
· Sono soggette alle stesse aliquote differenziate, in base alla categoria catastale di appartenenza, e alle detrazioni previste per l’abitazione principale e sue pertinenze, le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari , a seguito di ricovero permanente, nonché quelle possedute da cittadini italiani lavoratori emigrati non residenti nel territorio dello Stato (iscritti all’AIRE), a condizione che le stesse non risultano locate;
· 9,6 per mille per immobili locati a canone concordato. Il 3,8 per mille dell’imposta deve essere versata allo Stato e il 5,8 per mille al Comune.

N.B. I contribuenti per usufruire delle agevolazioni sopra citate, dovranno far pervenire specifica comunicazione al Comune entro e non oltre il 31/12/2012.

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