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Mercoledì, 17 Aprile 2024
Tasse

IMU- scadenze di pagamento

SCADENZE DI PAGAMENTO

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - È POSSIBILE VERSARE IN DUE OPPURE IN TRE RATE:
NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE SCELGA DI PAGARE IN DUE RATE LE SCADENZE SONO:
ENTRO IL 18 GIUGNO (acconto): l’importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta;
ENTRO IL 17 DICEMBRE (saldo): l’imposta va ricalcolata per tutto l’anno 2012 applicando le aliquote deliberate dal Comune;

NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE SCELGA DI PAGARE IN TRE RATE LE SCADENZE SONO:
ENTRO IL 18 GIUGNO (1° rata acconto): l’ importo corrisponde al 33,33% dell'imposta dovuta;
ENTRO IL 17 SETTEMBRE (2° rata acconto): l’ importo corrisponde al 33,33% dell'imposta dovuta;
ENTRO IL 17 DICEMBRE (saldo): l’imposta va ricalcolata per tutto l’anno 2012 applicando le aliquote deliberate dal Comune;

ALTRI IMMOBILI – È POSSIBILE VERSARE SOLAMENTE IN DUE RATE:
ENTRO IL 18 GIUGNO (acconto): l’importo corrisponde al 50% dell'imposta dovuta;
ENTRO IL 17 DICEMBRE (saldo): l’imposta va ricalcolata per tutto l’anno 2012 applicando le aliquote deliberate dal Comune;


Il pagamento dell’acconto dell’imposta, per la rata di giugno e per quella eventuale di settembre, deve
essere eseguito esclusivamente con il modello F24. Per ragioni di economicità, il vecchio modello F24 potrà
essere ancora utilizzato fino al 31 maggio 2013. In questo caso, l'indicazione per il pagamento dell'IMU
troverà spazio nell'apposita sezione "Ici e altri tributi locali".

Per effettuare il versamento di dicembre a saldo, l’IMU potrà essere pagata anche con il bollettino postale.

Nota bene: la norma prevede che i comuni deliberano le aliquote entro il mese di settembre 2012, pertanto, il
contribuente deve ricalcolare l’IMU dovuta per l’intero anno 2012 versando a saldo la differenza tra
l’imposta ricalcolata sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e l’imposta versata.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione deve
essere presentata entro il 30 Settembre (per il 2012 il 1° Ottobre ). Fermo restando il rispetto del termine dei 90
giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini dell’imposta

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