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Sabato, 20 Aprile 2024
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Meta Catania-Napoli da rigiocare, la decisione del giudice sportivo

Le infiltrazioni d'acqua dal tetto del PalaCatania avevano obbligato il direttore di gara a disporre la sospensione del match sul parziale di 1-2. "Nell’ipotesi che una carenza vi sia stata, di tale omissione non può rispondere la società ASD META C5 che è semplice conduttrice con l’unico obbligo di provvedere al pagamento del canone d’affitto per le singole gare" si legge nel dispositivo

Il giudice sportivo dispone la ripetizione della gara tra Meta Catania e Lollo Caffè Napoli, match interrotto a causa di infiltrazioni d'acqua dal tetto del PalaCatania. Nel dispositivo ufficiale si legge come la società etnea abbia allegato alla richiesta di ripetizione della gara una dichiarazione rilasciata dalla Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici del Comune di Catania. La causa dell’evento, come già paventato dalle dichiarazioni dell'assessore Sergio Parisi a Cataniatoday, non è stata addebitata all'evento sismico che ha colpito il territorio etneo.

Così si legge nel dispositivo ufficiale del giudice sportivo Renato Marletta, nel passo in questione:

"La società ASD META C5 richiede che venga disposta la ripetizione dell’incontro non ritenendosi responsabile in alcun modo dell’accaduto. All’uopo allega dichiarazione rilasciata dalla Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici del Comune di Catania ove è specificato che la causa dell’evento sia determinata dalle piogge di eccezionale intensità e di carattere alluvionale e ciclonico che hanno interessato la città di Catania danneggiando diverse strutture e immobili comunali, con conseguente sollevamento e lacerazione di una parte dell’impermeabilizzazione delle coperture relative"

Nel documento redatto dal giudice sportivo si precisa inoltre come la manutenzione ordinaria non sia da addebitare alla società etnea, in quanto il PalaCatania è un impianto affittato da diverse società, come ad esempio AlfaBasket e Messaggerie Catania.

"In tale documento - continua il dispositivo ufficiale del giudice sportivo - è precisato che la società ASD META C5 è semplice affittuaria dell’impianto, la manutenzione ordinaria del  quale è di esclusiva competenza dell’amministrazione comunale. Contro deduce la società ASD NAPOLI CALCIO A 5 chiedendo che in danno della società ASD META C5 sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 1 del C.G.S. in quanto oggettivamente responsabile degli eventi che hanno determinato la sospensione dell’incontro. Tale tesi non può essere condivisa. E’ pur vero che nella locazione di un immobile il conduttore deve provvedere ad averne cura secondo la c.d. “diligenza del buon padre di famiglia” ma tale “adagio” non può essere applicato al caso di specie in quanto l’impianto sportivo viene affittato da diverse società che praticano altre discipline quali pallavolo o pallacanestro e non condotto in uso esclusivo dalla società ASD META C5. Di conseguenza non si può addebitare l’anomalia verificatesi sul soffitto dell’impianto alla Società ospitante, tenuto conto dell’uso promiscuo e polivalente al quale è destinato il palazzetto. A conferma di tale assunto vige la precisazione fornita dal comune che “tutte le opere inerenti la manutenzione ordinaria sono a suo esclusivo carico”, ragion per cui, anche nell’ipotesi che una carenza vi sia stata, di tale omissione non può rispondere la società ASD META C5 che è semplice conduttrice con l’unico obbligo di provvedere al pagamento del canone d’affitto per le singole gare"

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