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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Come richiedere gli assegni familiari: novità dal 1 aprile 2019

Dal 1 aprile 2019 la richiesta degli assegni familiari INPS dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica<

La circolare INPS n. 66 del 17/5/2019 emessa dall'INPS ha comunicato le nuove tabelle di rivalutazione dei redditi per il calcolo degli importi degli assegni familiari. Tali tabelle saranno valide dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Questa legge ha stabilito che i livelli di reddito familiare per il pagamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) siano rivalutati ogni anno, con effetto dal 1° luglio, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. 

Coloro che intendono presentare domanda (possono farlo a partire dal 1 aprile 2019) per ottenere questi nuovi assegni dovranno quindi prestare attenzione al livello reddituale rivalutato al quale appartengono. 

La domanda dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo può essere effettuata esclusivamente in via telematica all'INPS, collegandosi al sito ma solo se in possesso di un codice PIN dispositivo o delle credenziali SPID. Altrimenti sarà possibile rivolgersi ad un patronato. 

Di seguito alcuni possibili esempi che riguardano famiglie con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore.

Reddito familiare annuo fino a 14.701,55 €:
- per 3 componenti 137,50 
- per 4 componenti 258,33 
- per 5 componenti 375, 00 

Reddito familiare annuo da 14.701,56 euro a 14.819,15 €:
- per 3 componenti 136,73
- per 4 componenti 257,25 
- per 5 componenti 374,04

Reddito familiare annuo da 20.111,70 euro a 20.229,32 €:
- per 3 componenti 101,08
- per 4 componenti 207,42 
- per 5 componenti 329,96

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale. Ai lavoratori di ditte cessate e fallite la prestazione familiare sarà erogata direttamente dall’Istituto (cfr. Circolare n. 136/2014).

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