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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Tributi, aliquote Imu 2021 restano invariate

Scade il prossimo 16 giugno il pagamento dell’acconto. Per l’anno 2021, per il Comune di Catania, restano confermate le aliquote dello scorso anno

Scade il prossimo 16 giugno il pagamento dell’Acconto IMU. Per l’anno 2021, per il Comune di Catania restano confermate le aliquote 2020 così come sotto specificate:

Aliquote 2021

Aliquota differenziata del 6,00 per mille Unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse.

Aliquota ordinaria del 10,60 per mille Per tutti i fabbricati, terreni, aree edificabili posseduti in aggiunta o diversi dall’abitazione principale ad eccezione della categoria D/10 in quanto esente.

Aliquota ordinaria dell’ 1 per mille Per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Aliquota ordinaria del 2,5 per mille Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Detrazione

In base all’art. 13 comma 10 del D.L. 201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall’imposta dovuta per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale, (ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Riduzioni

del 25% della base imponibile per i contratti stipulati ai sensi della L. 431/98 del 50% della base imponibile per i fabbricati concessi in comodato gratuito a familiari di 1° grado Per usufruire di tali riduzioni il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU con i contratti allegati entro giugno 2022

Esenzioni

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane) a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Infine, sono esclusi dal versamento della 1^ rata IMU gli immobili aventi i requisiti previsti dal Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021

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