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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Cara di Mineo, ricorso della cooperativa Tre Fontane: “Mancano i requisiti alle ditte vincitrici”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La cooperativa sociale Tre Fontane, in qualità di mandataria della RTI formata da Medihospes, Iride e Consorzio Umana Solidarietà, ha presentato poche ore fa ricorso alla Prefettura di Catania e all’Anac nei confronti della Rete temporanea d’imprese formata da Badia Grande, Cooperativa Chiron, Cooperativa San Demetrio, Consorzio Aretè e Cooperativa Agr. Da uno studio della documentazione presentata dalla RTI aggiudicataria, secondo i legali della cooperativa sociale, sarebbero emerse delle incongruenze in merito all’aggiudicazione del Lotto 1 del Cara di Mineo riguardante la fornitura di servizi alla persona. Nello specifico, dall’accesso agli atti amministrativi è emerso che la mandante del RTI capeggiato da Badia Grande, la Cooperativa Chiron ha dichiarato di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale pregresse secondo quanto previsto dal capitolato di gara ai punti 12.3, 1 del disciplinare di gara) “di aver reso, senza demerito , per i soggetti pubblici individuati dall’art. 3, lett. a) e b), del Codice, servizi analoghi a quelli in oggetto del lotto per cui si concorre, nell’arco degli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando di gara”. Al momento di presentare la domanda di ammissione, la Chiron avrebbe sottaciuto quanto accaduto con riferimento ai progetti SPRAR presso i Comuni di Aci Sant’Antonio, Siracusa e Ramacca, violando di fatto quando prescritto dal codice dei contratti, in merito al possesso requisiti richiesti dal bando di gara per il Cara di Mineo rendendo dichiarazioni omissive. Il progetto Sprar gestito prima da Luoghi Comuni e poi dalla Chiron, infatti, è stato chiuso dal Comune di Aci Sant’Antonio con Delibera di Giunta n.127 del 07/12/2017 a seguito di Visita Ispettiva da parte del Ministero che ha fatto emergere alcune criticità. A seguito di tale visita ispettiva, l’amministrazione comunale ha deciso il trasferimento dei migranti in altre strutture. L’omissione volontaria da parte della Chiron di tale circostanza - e di altre riferite allo SPRAR di Siracusa e di Nicosia - non ha permesso alla Prefettura di esaminare, ai sensi della normativa vigente, circostanze idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente ai fini dell’esclusione (come stabilito dal Consiglio di Stato, recentissimamente confermato dalla Sez. V, con la sentenza n. 5036 del 23/8/2018). Infatti, è stato a più riprese confermato dal Supremo Consesso che “in capo ai soggetti partecipanti alle gare sussiste il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse, concernenti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, comunque rilevanti, occorse in precedenti rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni diverse dalla stazione appaltante, giacché tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti tra partecipanti e stazione appaltante, senza che a costoro sia consentito scegliere quali delle dette vicende dichiarare sulla base di un soggettivo giudizio di gravità, competendo quest'ultimo soltanto all'amministrazione committente. L’omissione di detta circostanza (ovvero chiusura del centro di accoglienza SPRAR nel Comune di Aci Sant’Antonio per criticità accertate dal Ministero dell’Interno nella gestione prima di Luoghi Comuni e poi di Chiron,) costituisce, da sola, causa autonoma di esclusione ex art. 80, comma 5, lett f-bis del codice dei contratti pubblici. Ma non è la prima volta che la cooperativa sociale Chiron omette la mala gestione di un centro d’accoglienza per migranti. In precedenza, è più precisamente a dicembre 2017, il Comune di Nicosia ha escluso la Chiron dalla partecipazione per l’affidamento di un centro Sprar perché non in possesso dei requisiti richiesti, evidenziando la sua incapacità tecnico-professionale e dichiarazioni omissive in sede di gara. Peraltro, anche la cooperativa Luoghi Comuni che avrebbe prestato in affitto di ramo di azienda i requisiti alla Chiron, risulterebbe sin dal maggio 2018 in liquidazione coatta amministrativa e quindi anche tale contratto di affitto sarebbe revocabile dagli organi della procedura concorsuale. Ora la Prefettura di Catania dovrà necessariamente determinarsi su quanto segnalato dal RTI Tre Fontane.

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