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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Caso Aquarius, scontro tra la Procura etnea ed i giudici del Riesame

Quattro mesi fa il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro aveva disposto il sequestro, mai eseguito perché la nave era già ferma a Marsiglia, della Aquarius, utilizzata da Msf e Sos Mediterrenne per le missioni di soccorso nel Mediterraneo

"E' censurabile sotto i vari profili" il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catania con il quale i giudici hanno annullato, nei giorni scorsi, il decreto del gip del Tribunale che disponeva il sequestro di 200 mila euro da due conti correnti intestati a Francesco Gianino, l'agente marittimo indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla nave Aquarius. Quattro mesi fa il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro aveva disposto il sequestro, mai eseguito perché la nave era già ferma a Marsiglia, della Aquarius, utilizzata da Msf e Sos Mediterrenne per le missioni di soccorso nel Mediterraneo. Il procuratore accusava i rappresentanti delle Ong di traffico e smaltimento illecito di rifiuti. Ecco perché la Procura, diretta da Zuccaro, ha deciso di ricorrere in Cassazione per chiedere l'annullamento del provvedimento. Secondo i pm catanesi "gli argomenti" adottati dal Tribunale del Riesame sarebbero "contraddittori e non condivisibili".

"Un primo dato incontestato e riconosciuto dal Tribunale è che l'attività di smaltimento illegale si è perfezionata attraverso numerose operazioni, protrattesi nel tempo - scrivono i pm Andrea Bonomo e Alfio Fragalà, che hanno firmato il ricorso di cui l'Adnkronos è in possesso -Tale protratto e continuativo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo ha richiesto, secondo questo pm, la predisposizione di appositi mezzi e attività organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto".

Secondo i magistrati "appare decisivo il ruolo di Gianino, il quale, nella qualità di agente marittimo di Msf-Ocb e Msf-Oca, attraverso la costituzione di una rete di sub-agenzie marittime tutte collegate all'agenzia Msa di Augusta di proprietà del medesimo Gianino ed operanti in svariati porti italiani nei quali le motonavi Vos Prudence e Aquarius effettuavano gli sbarchi dei migranti, concordava con i rappresentanti delle citate Ong di procedere allo smaltimento indifferenziato dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, prodotti a bordo delle predette navi, conferendoli unitamente ai rifiuti solidi urbani ad una tariffa molto più vantaggiosa, previa falsa classificazione degli stessi quali generici rifiuti speciali". 

Per i pm della Procura di Catania, "come pacificamente emerso dalle indagini e confermato anche dallo stesso Tribunale del riesame", scrive la Procura, "Gianino, pur consapevole della presenza a bordo di rifiuti a rischio infettivo e della necessità di sottoporli a un trattamento differenziato, concordava con i rappresentanti delle Ong tariffe vantaggiose, pari ad 8 euro per ciascun sacco di rifiuti solidi indifferenziati, la cui applicazione derivava proprio dalla fraudolenta e abusiva classificazione dei rifiuti sanitari e non a rischio infettivo sotto la generica etichetta di ''rifiuti speciali'', ciò che ne consentiva lo smaltimento unitamente agli altri rifiuti solidi prodotti a bordo delle navi".

Per i pm catanesi "è evidente come i numerosi conferimenti di rifiuti illecitamente miscelati avvenuti nel corso di circa un anno e mezzo abbiano avuto quale presupposto indefettibile l'organizzazione professionale proprio dell'agente marittimo Gianino, il quale, da un lato, concludeva accordi di subagenzia con agenti marittimi operanti in vari porti italiani, al fine di rimanere il referente unico delle Ong ovunque le stesse dovessero sbarcare i migranti, dall'altro lato, concludeva dei vantaggiosi contratti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle navi, ben sapendo che poi, in modo abusivo ed illegale, nei relativi sacchi sarebbero stati inseriti dalle Ong anche rifiuti sanitari ed infettivi".

Per i magistrati le considerazioni del Tribunale sono, dunque, "errate e contraddittorie". "Invero se, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, l'avvenuta illecita miscelazione dei rifiuti comportava l'obbligo di smaltimento di tutti i rifiuti prodotti secondo le più stringenti ed onerose regole dettate per i rifiuti sanitari pericolosi, ne consegue che l'illecito profitto è costituito dalla differenza tra il costo sostenuto per smaltire tutti i rifiuti come solidi urbani (perché così falsamente dichiarati) e quello che avrebbe dovuto essere sostenuto se fossero stati correttamente classificati come rifiuti sanitari pericolosi". Ecco perché la Procura chiede alla Corte Suprema di "annullare l'ordinanza impugnata", "con le consequenziali statuizioni".

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