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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Cyberbullismo: dove non arrivano Scuola e famiglia, "la Legge tutela i minori”

Il bullismo ai tempi di Internet e smartphone, può trovare un valido “stop” grazie alla normativa specifica di riferimento. L'avvocato e docente Delia Ginardi punta i riflettori sulle leggi a tutela dei minori

Genitori, insegnanti, prèsidi e compagni di classe “bulletti”... recitano il “mea culpa”. Stop al bullismo ai tempi dei “nativi digitali” che cadono nella Rete, grazie alle leggi a tutela dei minori. Il “cyberbullismo”, ossia gli svariati fenomeni di prevaricazione, illeciti, minacce, sbeffeggiamenti e condotte aggressive, che spesso i nostri figli e i minori in età adolescenziale subiscono attraverso smartphone e internet, anche fra i banchi di scuola o a casa davanti al monitor di un Pc, possono trovare un valido contrasto e un prezioso alleato per dire “stop” a tali bassezze, nella Legge grazie ad una normativa specifica di riferimento.

Da qui, prende le mosse la disamina approfondita della “specialista”, professoressa e avvocato Delia Ginardi, che punta i riflettori sugli strumenti legislativi per arginare gli abusi che avvengono nel “mondo virtuale”, che producono sovente effetti indelebili e devastanti sugli alunni, nel mondo “reale”.

Avvocato Ginardi, anche nella sua veste di tesoriere dell'associazione Cammino sede di Catania, che si occupa anche di studi sul bullismo e cyberbullismo per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, cosa e in che modo la normativa illustra per la tutela degli alunni?

“Da avvocato con particolare esperienza in materia di famiglia e minori - spiega il legale e docente in ruolo, in discipine giuridiche ed economiche presso un Istituto di scuola secondaria di II grado -, le leggi e il 'Diritto scolastico' prevedono tre tipologie di “culpa”, cioè di quella “in vigilando”, quella “in educando” e infine la “culpa in organizzando”. Il fine, non sempre centrato tempestivamente, è quello di porre in essere azioni di tutela dei minori, di risarcimento danni e di responsabilità concorrente e solidale tra genitori e docenti”.

Visti i pericoli che coinvolgono alunni, figli, amici o parenti, può spiegare meglio la normativa di riferimento?

“Diciamo in linea molto generale, che la 'culpa in vigilando' riguarda l'insegnante o in generale il 'tutore' responsabile della sorveglianza verso l'alunno-minore, e si esplicita nell'art. 2048 del Codice civile, che si sostanzia attraverso l'attivazione di comportamenti e/o soluzioni organizzative che limitano la prevedibilità dell’evento che 'nuoce'; la 'culpa in educando' riguarda i genitori, nella loro relazione/azione educativa con i figli, non sempre adeguata e sufficiente, affinché il figlio non arrechi danno a terzi; infine, quella “in organizzando”, riguarda i provvedimenti da porre in essere da parte del dirigente scolastico, che potrebbero non 'attenzionare' adeguatamente la possibilità di 'incidenti', con interventi quindi che potrebbero risultare carenti”.

La Legge dunque, rappresenta un alleato o una "motivazione" in più, fra i banchi di scuola e a casa, per chi è “investito” di un ruolo di “sorveglianza attiva”, in materia di contrasto: uno strumento deterrente quindi, per i malintenzionati in Rete?

“Nello specifico - conclude il legale, sul nodo bullismo in Rete -, direi che, sui soggetti responsabili civili per danni cagionati dal comportemento posto in essere da soggetti minori, devono risponderne il padre e la madre o il tutore per 'culpa in educando e in vigilando'; su insegnanti e precettori, per quanto concerne la 'culpa in vigilando'; infine sui dirigenti scolastici, per la 'culpa in organizzando'. Inoltre, l'articolo 61 della legge 312/1980, sulla responsabilità patrimoniale delle scuole statali per il comportamento degli alunni, parla esplicitamente di 'responsabilità patrimoniale' del personale direttivo, docente, educativo e non docente, nelle istituzioni educative statali, per danni arrecati in connessione a comportamenti degli alunni, però limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi: in tutti i casi, salvo rivalsa, nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si 'surroga' al personale medesimo, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.

E quindi, dottoressa Ginardi?

“Pertanto: se l'allievo subisce un danno nel corso della prestazione scolastica, o durante il servizio di trasporto prestato dall'istituto, deve provare di avere subìto il danno durante l'orario scolastico; vale a dire che la responsabilità civile del docente, è presunta. Per quanto riguarda invece le vittime del bullismo: la sentenza numero 20192 della cassazione civile, del 25 settembre 2014, esplicita che, a fronte di un episodio illecito di bullismo, che include insulti reiterati, scritte oscene o di minaccia, isolamento in ambiente scolastico e altro che abbia prodotto un danno nei confronti di uno studente, tutti quelli che vi abbiano preso parte - pertanto la responsabilità degli autori è solidale -, sia che abbiano avuto un ruolo di primo piano, che un ruolo secondario, sono 'solidalmente responsabili'; dunque il danneggiato può rivolgersi alternativamente verso più persone, per chiedere il risarcimento del danno subìto, non essendo egli onerato di dover provare la misura delle rispettive responsabilità”.

"Non è tutto: l'articolo 4, della legge 71 del 29 maggio 2017, ossia le cosiddette Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico, includono la formazione del personale, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, così come la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti. Ogni scuola dovrà quindi, nell'ambito della propria autonomia, individuare fra i docenti, un referente, col compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia, nonché delle asociazioni e dei centri di aggregazione giovanile, presenti sul territorio. La norma prevede infine, che le istituzioni scolastiche promuovano l'educazione all'uso conapevole della rete internet, così come diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; i servizi territoriali, con l'ausilio di associazioni ed enti, dovranno promuovere specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori, vittime di atti di bullismo, nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte. Insomma - conclude Delia Ginardi -, le scuole recepiscano in fretta e tempestivamente, tali linee di contrasto al bullismo”.

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