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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

La Fsi diffida le aziende sanitarie ed ospedaliere della provincia di Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

"Dopo gli incontri inconcludenti all'Aran di ieri e dell'altro ieri (con la dirigenza) la FSI (Federazione Sindacati Indipendenti) ha riunito il proprio Coordinamento Federale delle Regioni ed ha analizzato la situazione giungendo alla conclusione che il tavolo attualmente aperto all'Aran non ha alcuna possibilità di arrivare ad un risultato in tempi utili e per questa ragione sia necessario agire subito". "Le Regioni, ancor prima delle aziende interessate, sembrano voler giocare con il fuoco e prendere in giro i lavoratori alle proprie dipendenze, prendendosi ulteriore tempo con delle deroghe che non hanno ragione di esserci. Ma la vicenda è troppo seria per trattarla con questi sotterfugi", ha dichiarato il Segretario Generale, Adamo Bonazzi, che ha poi continuato "Siamo venuti incontro alle esigenze delle aziende nel 2008, sottoscrivendo un accordo sulle deroghe (l'art. 5 del CCNL 10/04/2008) che ha modificato il CCNL del 7 aprile 1999 e in cambio abbiamo avuto una norma di legge che ci espelle dall'organizzazione del lavoro, e le aziende hanno preso la deroga e buttato nella spazzatura tutte le norme che vi erano come contrappeso. Non siamo più disponibili a firmare degli assegni in bianco alle pubbliche amministrazioni. E per dimostrarlo in modo concreto siamo passati a formalizzare a tutte le aziende del comporto una diffida formale. Già spedita ai destinatari".

Gli fanno eco Vincenzo Messina, Calogero Coniglio e Francesco Zaccone sindacalisti della segreteria territoriale di Catania precisando: “Compiremo tutte le azioni necessarie a garantire la salute, la sicurezza e l’integrità psicofisica dei lavoratori ed il rispetto dei diritti degli stessi, nonché il rispetto delle norme in materia di orari di lavoro, di riposi e di lavoro notturno  diffidandoli ad astenersi da qualsiasi comportamento pregiudizievole degli stessi diritti.” 

DIFFIDA- Il prossimo 25 novembre entrano in vigore gli effetti della legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”. La legge, all’articolo 14 comma 1 sancisce che: “Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell’articolo 41 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6 bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”.

Le norme contrattuali nazionali ed aziendali non coerenti con le Direttive europee vigenti in materia di orario di lavoro e di riposi perderanno anch’esse di efficacia a partire dal 25 novembre 2015 e, in conseguenza di ciò, diventeranno inefficaci sia gli eventuali accordi sottoscritti in deroga sulla base del comma 6 bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che le determinazioni in materia di orario o turni di lavoro eventualmente assunte da codesta amministrazione ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 150/2009 in deroga ai suddetti principi (se esistenti, infatti, le determinazioni in quanto atti unilaterali fanno inequivocabilmente venire meno gli eventuali accordi di deroga precedentemente sottoscritti sulla scorta del CCNL in vigore ed i relativi effetti che non potranno più essere invocati). codesta spett. Amministrazione è tenuta a garantire direttamente ed immediatamente, dal medesimo giorno, l’attuazione delle tutele in precedenza derogate e, in particolare, se necessario, dovrà modificare l’organizzazione del lavoro di ciascun reparto e/o servizio al fine di ottemperare alle disposizioni di Legge. Nonché , se occorre, riformulare contestualmente gli obiettivi aziendali al fine di renderli raggiungibili alla luce delle disposizioni in materia di organizzazione del lavoro contenute nella direttiva europea recepita con il D.Lgs. 66/2003

Per i lavoratori del ruolo sanitario dipendenti di codesta spett. Amministrazione, quindi, sono immediatamente esigibili in materia di orario di lavoro e di riposi : il rispetto del limite massimo di lavoro giornaliero. il rispetto del limite massimo di 48 ore di durata media dell’orario di lavoro settimanale, compreso lo straordinario, come previsto dall’articolo 4, comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 66/2003. Il rispetto del limite minimo di 11 ore continuative di riposo nell’arco di un giorno.

Tutto ciò premesso, la scrivente organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa sul piano nazionale, firmataria dei CCNL del comparto, rappresentativa dei lavoratori dipendenti interessati, a seguito delle valutazioni del Coordinamento Federale delle Regioni F.S.I. ed a nome del Segretario Regionale e del Segretario Territoriale Competente,INVITAcodesta spett. Amministrazione nelle persone del legale rappresentante pro tempore Il Direttore Generale e del Direttore Sanitario incaricato a compiere tutte le azioni necessarie a garantire la salute, la sicurezza e l’integrità psicofisica dei lavoratori ed il rispetto dei diritti degli stessi, nonché il rispetto delle norme in materia di orari di lavoro, di riposi e di lavoro notturno e diffida codesta spett. Amministrazione ad astenersi da qualsiasi comportamento pregiudizievole degli stessi diritti. Avverte che, fermo restando il diritto dei singoli lavoratori e della scrivente organizzazione a chiedere ed ottenere in sede comunitaria un risarcimento per tutte le inadempienze avvenute precedentemente a tale data in virtù della prevalenza delle norme europee su quelle nazionali, le eventuali future inosservanze in tal senso saranno oggetto di segnalazione alle competenti sedi giurisdizionali per la valutazione del caso.

All’uopo si rammenta altresì che, ai sensi della Direttiva 2003/88/CE, come è precisato in numerose sentenze delle Corte di Giustizia (vedi in particolare le sentenze Simap e Jaeger), le chiamate in reperibilità che richiedono la presenza sul luogo di lavoro interrompono la consecutività del riposo giornaliero e, quindi, le ore di lavoro effettuate in regime di reperibilità devono essere immediatamente recuperate per arrivare almeno alle 11 ore senza impegni lavorativi (le 11 ore continuative devono essere successivamente integralmente garantite invece nel caso in cui le chiamate in servizio durante il regime di reperibilità comportino prestazioni che eccedano le 5 ore e 30 minuti.

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