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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Genitori separati: "Il mantenimento dei figli va pagato anche ad agosto"

Il papà aveva ridotto di un terzo l’assegno tenuto conto del fatto che uno dei bambini, durante i mesi estivi, aveva trascorso le vacanze con lui

Il giudice della separazione stabilisce un assegno mensile che il marito è obbligato a versare alla moglie, che è solitamente il genitore con il quale i figli minorenni convivono stabilmente. Ma cosa fare nei mesi estivi? Quando i bambini trascorrono magari un mese o due con il papà? A queste domande ha dato risposta il giudice di pace di Catania che in una sentenza del giugno scorso ha confermato un orientamento consolidato della Corte di Cassazione: una coppia di ex coniugi, genitori di tre figli minorenni, si è rivolta al giudice proprio perché il papà aveva pensato di ridurre di un terzo l’assegno di mantenimento dovuto alla moglie tenuto conto del fatto che uno dei bambini, durante i mesi estivi, aveva trascorso le vacanze con lui.

La Cassazione ha chiarito che “il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportata all’anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte da giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento”.

Soddisfatta del risultato l’avvocato Ursula Raniolo, matrimonialista e membro fondatore della Camera minorile di Catania, la quale ha commentato la sentenza spiegando che “la pronuncia del Giudice di pace, in linea con quanto chiarito dalla Cassazione, costituisce un’ulteriore richiamo alla responsabilità genitoriale vissuta come dovere di entrambi i genitori di mantenere la prole e garantisce i figli da una comune forma di strumentalizzazione operata da genitori che pensano di risolvere così un problema economico o semplicemente di fare un dispetto al proprio ex coniuge. Le decisioni del Tribunale della famiglia – ha concluso - sono e restano una ferma tutela dei minori ai quali deve essere garantita la totale estraneità dalla crisi della coppia e la libertà di frequentare l’uno o l’altro genitore senza timore di essere causa di liti e fraintendimenti”.

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