Istanza per la nomina di un commissario ad acta
Il revisore dei Conti del Comune di Catania Dr. Calogero Cittadino ha presentato al Tar di Catania una istanza per la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione all'ordinanza per il proprio reintegro nell'incarico emessa dal Tribunale amministrativo etneo il 31 gennaio del 2013 e successivamente confermata dal Cga di Palermo il 29 marzo successivo
Il revisore dei Conti del Comune di Catania Dr. Calogero Cittadino ha presentato al Tar di Catania una istanza per la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione all'ordinanza per il proprio reintegro nell'incarico emessa dal Tribunale amministrativo etneo il 31 gennaio del 2013 e successivamente confermata dal Cga di Palermo il 29 marzo successivo. ''Finalmente - afferma Cittadino - potro' esercitare il mio diritto-dovere di revisore. Con l'ordinanza del Tar viene stabilita definitivamente la stessa parita' fra le due figure dei dottori commercialisti e ragionieri commercialisti''. Cittadino ha inoltre presentato al presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta una istanza ''per l'applicazione uniforme del decreto legge 174-2012 per recepire la possibilita' nomina dei revisori degli enti locali attraverso il sorteggio, cosi' come avviene in tutto il territorio nazionale''.
ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA SEZIONE STACCATA DI CATANIA
RICORSO PER ESECUZIONE ORDINANZA EMESSA NEL RICORSO ANNOTATO AL N. 3305/2012 RG
Del dott. Cittadino Calogero nato a Cesarò il 13.4.1958 res. in Catania Largo Rosolino Pilo n. 39 C.F.: CTT CGR 58D13 C568S, ed elett.te dom.to in Catania via O. Scammacca n. 23/c, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cittadino cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I (salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it) che lo rappr.ta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio e del presente atto
CONTRO
Il Comune di Catania in persona del Sindaco p.t.,
PER LA NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA
A seguito della ordinanza n. 76/2013 del 31.01.2013 emessa dal T.A.R. Catania Sez. III, nel ricorso iscritto al n. 3305/2012, con la quale si è sospesa l'esecutività della delibera n 52 del 26.11.2012 del C.C. di Catania avente ad oggetto "elezione dei componenti il collegio dei revisori dei conti", con cui è stato eletto il collegio dei revisori dei conti del Comune di Catania per un successivo triennio, nella parte in cui è stato designato quale terzo componente il dott. Lo Certo Massimiliano invece del ricorrente.
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Con il ricorso principale sopra citato il ricorrente ha adito codesto On.le T.A.R. per ottenere l'annullamento, previa sospensione: 1) della delibera n 52 del 26.11.2012 del C.C. di Catania avente ad oggetto "elezione dei componenti il collegio dei revisori dei conti", con la quale è stato eletto il collegio dei revisori dei conti del comune di Catania per un successivo triennio, nella parte in cui è stato designato quale terzo componente il dott. Lo Certo Massimiliano invece del ricorrente.
Con successivi motivi aggiunti è stato altresì e cautelativamente impugnato l'avviso a firma del Direttore della Presidenza del Consiglio Comunale del Comune di Catania del 20.10.2012 con il quale si sono avvisati i cittadini interessati che entro il 22.10.2012 potevano presentare le domande dirette per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti corredandola del curriculum vitae e della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa l'iscrizione all'albo o al registro per il titolo professionale posseduto.
L'on.le Tar adito ha emesso l'ordinanza n. 76/2013 del 31.01.2013 con la quale ha sospeso l'esecutività della delibera n 52 del 26.11.2012 del C.C. di Catania n. 161 del 27.01.2011 nella parte in cui ha eletto il dott. Lo Certo Massimiliano invece del ricorrente, con la seguente motivazione: "Rilevato che il ricorso introduttivo appare prima facie provvisto dei necessari presupposti di "fumus" oltre che di danno, coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale di cui alla sent. n. 6964/2010 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, alla quale il Collegio aderisce, e che pertanto può essere accolta la domanda cautelare relativamente alla contestata nomina del contro interessato"
L'ordinanza è stata notificata al Comune di Catania e confermata dall'ecc.mo CGA Sezione Giurisdizionale di Palermo, dinnanzi al quale sia l'A. resistente che il contro interessato hanno proposto distinti atti di appello, con le ordinanze che hanno rigettato detti appelli, rispettivamente nn. 142 e 143 del 29.03.2013 che si producono in copie e che sono state notificate regolarmente al Comune di Catania.
Ciononostante l'ordinanza dell'on.le TAR adito ad oggi è rimasta totalmente ineseguita.
L'inesecuzione degli obblighi nascenti da detta ordinanza esecutiva per legge è ingiustificata e fonte di ulteriori danni per il ricorrente.
Per tutto quanto sopra esposto si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On.le TARS Catania adito accogliere la domanda in epigrafe e statuire l'obbligo a carico del Comune di Catania di dare esecuzione all'ordinanza di codesto on.le TAR n. 76/2013 del 31.01.2013 assegnando allo scopo un termine ritenuto idoneo e nominare in caso di ulteriore inadempienza un commissario ad acta.
Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese, competenze ed onorari della presente fase giudiziale imposta dalla inerzia ingiustificata dell'A. resistente.
Catania lì 10.04.2013
Avv. Salvatore Cittadino
RELATA Dl NOTIFICA
Istanti come in atti io sottoscritto Uff. Giud. Della Corte di Appello di Catania certifico di avere notificato copia del superiore ricorso, al Comune di Catania in persona del sindaco pro-tempore ed al dott. Lo Certo Massimiliano, una ciascuno separatamente e nel modo seguente:
Al Comune di Catania in persona del Sindaco pro-tempore e per esso al suo procuratore domiciliatario dal quale è rapp.to e difeso avv. Santa Anna Mazzeo, con domicilio eletto in Catania, via Oberdan, 141, presso l'Avvocatura del Comune, ivi consegnandone copia a mani di
Al dott. Lo Certo Massimiliano e per esso al suo procuratore domiciliatario dal quale è rappresentato e difeso avv. Andrea Provvidenza, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51, ivi consegnandone copia a mani di