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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Ramacca

Le misure restrittive fino al 31 gennaio per le "zone rosse" della provincia etnea

Ramacca e Castel di Iudica da lunedì 11 gennaio saranno "zona rossa". Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a domenica 31 gennaio

Comuni di Messina, Ramacca e Castel di Iudica da lunedì 11 gennaio saranno "zona rossa". Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza - viste le relazioni delle Asp di Messina e Catania e sentiti i sindaci - serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a domenica 31 gennaio.

Le misure restrittive

Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.

Sospese tutte le attività: didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità); commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali); Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio (generi alimentari e di prima necessità). Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

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