rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Riapertura delle attività, non sarà necessaria la comunicazione in Prefettura

Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali viene sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni

L’art. 2 del D.P.C.M del 26 aprile 2020 ha ampliato il novero delle attività consentite, aggiungendo nuovi codici ATECO rispetto a quelli già indicati nell’allegato 3 del D.P.C.M. del 10 aprile scorso. Per effetto di tale nuova elencazione, risultano comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto. Il comma 6 del citato art. 2, infatti, subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti dei protocolli di sicurezza sottoscritti fra Governo e le Parti sociali, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva. Al riguardo si precisa che il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene sostituito con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Riapertura delle attività, non sarà necessaria la comunicazione in Prefettura

CataniaToday è in caricamento