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Cronaca

Ufficio stampa: Crocetta perde la battaglia in Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la propria ordinanza n. 146, ha dichiarato manifestamente inammissibile il dubbio di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 79 del 1976: la norma che – per 38 anni - ha determinato le procedure di reclutamento dei giornalisti all’ufficio stampa della presidenza della regione siciliana. La procedura di valutazione della legittimità costituzionale era stata attivata un anno fa dal Tribunale del Lavoro di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La Corte Costituzionale, con la propria ordinanza n. 146, ha dichiarato manifestamente inammissibile il dubbio di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 79 del 1976: la norma che – per 38 anni - ha determinato le procedure di reclutamento dei giornalisti all’ufficio stampa della presidenza della regione siciliana. La procedura di valutazione della legittimità costituzionale era stata attivata un anno fa dal Tribunale del Lavoro di Palermo .
 Il “dubbio” in realtà era stato sollevato dall’Avvocatura dello Stato, chiamata a difendere - con palese imbarazzo - la Presidenza della Regione dinanzi al tribunale del lavoro di Palermo. In quel caso il processo avrebbe dovuto valutare - ai sensi e nei tempi della legge Fornero - la legittimità del “licenziamento” retroattivo dei due giornalisti più anziani dell’ufficio: il mio – che sono stato assunto nel 1991- e quello di Giancarlo Felice, in servizio dal 1992.
 Il nostro avvocato difensore, il professor Gaetano Armao, aveva ampiamente dimostrato - attraverso la produzione di una completa documentazione - che la Regione aveva seguito, per l’assunzione, le norme previste dalla legge. E che il rapporto di lavoro instaurato - lungo oltre 20 anni - aveva tutte le caratteristiche del lavoro subordinato a tempo indeterminato.
 Caratteristiche che - come ha osservato lo stesso giudice del lavoro - non avrebbero potuto permettere un licenziamento come quello che il presidente Crocetta ha intimato, senza l'indicazione di alcun motivo, senza procedimento disciplinare e per un fatto del tutto insussistente. 
 Ma dinanzi all’ipotesi dell’annullamento del licenziamento e al reintegro, la Regione ha chiesto all’Avvocatura di giocare la carta del ricorso alla Corte Costituzionale. Espediente che ha allontanato nel tempo il “redde rationem” su una vicenda che getta una luce inquietante non solo sull’operato del Presidente, ma anche su quello degli uffici che lo assistono.
 Il Presidente della Regione aveva sostenuto - già nelle lettere di licenziamento - che il rapporto instaurato con i giornalisti fosse “lavoro autonomo”, addirittura fiduciario. E poi il giudice del lavoro ha eccepito che sebbene la legge regionale del 1979 prevedesse una speciale procedura di valutazione dei titoli, che l’iter seguito non fosse assimilabile ad un vero e proprio concorso pubblico. E che fosse, quindi, in contraddizione con l’articolo 97 della Costituzione, che prevede l’accesso nella pubblica amministrazione solo per concorso.
 Su questo specifico argomento - ha affermato l’avvocato Armao - dinanzi alla Consulta, lo stesso articolo 97 prevede che la legge possa disciplinare dei casi eccezionali. Che la giurisprudenza costituzionale, nel tempo, ha poi ben evidenziato e circoscritto: le procedure speciali devono essere limitate a casi particolari, per specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione, regolati da procedure di accertamento delle professionalità necessarie.
 Tre circostanze che ricorrono pienamente nel caso dell’Ufficio stampa della Presidenza della Regione nel quale proprio la legge impugnata ha identificato le esigenze e ha determinato il numero degli addetti e il metodo di accertamento delle caratteristiche professionali richieste.
 La Corte Costituzionale - riprendendo le argomentazioni che il professor Armao aveva opposto al giudice siciliano al momento in cui è stata presentata l’ipotesi di un ricorso alla Consulta - ha deciso di censurare la manifesta inammissibilità del ricorso. 
 Intanto perché il processo dinanzi al tribunale del lavoro riguarda le procedure di licenziamento e non quelle di assunzione. La Corte ha sottolineato, infatti, che l’impugnativa delle norme sul reclutamento non è stata sufficientemente motivata.
 Il giudice palermitano - afferma la Corte Costituzionale - non ha fornito alcuna indicazione sulla modalità con cui negli anni si è sviluppato il rapporto di lavoro. Non ha specificato se nel contratto che ha originato il rapporto fosse previsto un termine di durata. Né ha specificato cosa sia accaduto in occasione delle elezioni regionali o al susseguirsi dei presidenti, fin dal 1991. Omissioni che si risolvono con un difetto di motivazione sulla rilevanza.
 C’è poi una questione di inammissibilità del ricorso. Il giudice del lavoro, infatti, chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma regionale in quanto configurerebbe un rapporto di lavoro subordinato senza prevedere l’accesso tramite concorso. E d’altro canto afferma che la dichiarazione di illegittimità comporterebbe la qualificazione dello stesso in termini di lavoro autonomo. Una conclusione che, secondo la Consulta, è palesemente illogica rispetto alle premesse.
 Il giudizio è inequivocabile e lapidario: “la questione sollevata è manifestamente inammissibile”. 
Ma ha permesso a questo Governatore di affrontare ben tre campagne elettorali - nazionali, amministrative ed europee - qualificandosi come l’uomo della Provvidenza, in grado di risanare le finanze regionali tagliando ogni spreco.
 Già, perché le leggi che garantiscono la trasparenza e la comunicazione, che il legislatore del 1976 aveva qualificato come “Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull’attività della Regione” , questo sono diventati, nel novembre 2012, un lusso, uno spreco. Da sbandierare, come suo primo fiore all’occhiello, nel corso della trasmissione “L’Arena” su Rai1 dove Crocetta ci ha licenziati in diretta spalleggiato dal duo Giletti-Davi.
 Ma adesso la strada è sbarrata. Ogni sforzo del Presidente e del suo entourage è risultato inutile. 
 Sembra strano da affermare, ma anche i Presidenti di Regione hanno l’obbligo di osservare le leggi. Soprattutto quelle regionali. Né possono disdegnare l’applicazione dello Statuto dei lavoratori, dei contratti di lavoro, delle norme di tutela sindacale. Né delle leggi che tutelano la onorabilità e la dignità delle persone. Non senza scadere nel penale, come è già accaduto.
 Ora ci vorranno i tempi tecnici: un paio di settimane. Poi io tornerò al mio ufficio di Bruxelles e Giancarlo a quello di Palermo. A svolgere la nostra funzione, a garanzia della trasparenza e della democrazia. Il giudice del lavoro lo aveva già previsto nel ricorso inviato alla Consulta. E giustizia sarà fatta.
 Una bella soddisfazione certo. Ma che non basta a cancellare quasi due anni di black-out sull’attività istituzionale della Presidenza, sostituita da una roboante propaganda politica. Che è cosa ben diversa.
 Né basta, questa sentenza, a cancellare gli abusi della burocrazia, le soverchierie dell’amministrazione, il clamore del popolo inneggiante, l’indecenza dei commenti on-line, il silenzio imbarazzato delle autorità, gli strepiti dei moralizzatori televisivi spalleggiati da consulenti prezzolati dai politici. 
 Nessuno, mai, potrà annullare la violenza di questi gesti, l’inammissibilità di questi silenzi, l’assordante vuoto che è stato fatto attorno alla nostra vicenda umana e professionale, così come l’insopportabile, inutile, scorrere del tempo intorno a noi. 
 Questi “dettagli”, questi comportamenti, saranno certamente oggetto di un altro, inevitabile, giudizio: quello Universale. E in quel caso, non saremo noi ad aver bisogno di un difensore.
 Gregorio Arena

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