rotate-mobile
Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

Unict: vince bando per insegnare storia, ma è un architetto senza dottorato

E' approdata in Parlamento la questione del bando dell'Università di Catania per assumere un docente-ricercatore di Storia contemporanea. A vincerlo, infatti, era stata una giovane laureata in Architettura, senza dottorato

Un'università pubblica un bando per assumere un docente-ricercatore di Storia contemporanea. A vincere è una giovane laureata in Architettura, senza dottorato. Il secondo classificato fa ricorso al Tar e vince. La commissione giudicante, però, ribadisce la decisione presa.

E' quanto successo a Catania. Si tratta, in particolare, del concorso per ricercatore presso la facoltà di lingue e letterature straniere. A vincerlo è Melania Nucifora, prima classificata con 89,3 punti. A seguire, Giambattista Scirè, con 86,45 punti. Scirè, però, chiede di accedere agli atti delle selezioni e scopre "profili di illegittimità". Il secondo classificato, così, decide di appellarsi al Tar. Accolto il ricorso, la commissione giudicante torna a riunirsi e conferma la sua scelta. Dopo una riunione presso l'Università La Sapienza di Roma la Commissione, infatti, conferma la graduatoria e il principio secondo cui per insegnare storia contemporanea è meglio un architetto. Da qui la polemica che approda in Parlamento con un'interrogazione posta dall'onorevole democratico Paolo Corsini al ministro per l'Istruzione Francesco Profumo.

In base a quanto riportato nell'interrogazione, la candidata vincitrice ha un titolo di studio "non attinente o congruo al settore concorsuale bandito". Corsini chiede al ministro per l'Istruzione "se sia a conoscenza di quanto esposto e se abbia adottato o ritenga utile adottare iniziative, se del caso normative, al fine di stabilire criteri di valutazione tali da evitare una arbitraria discrezionalità delle commissioni universitarie, in modo da riportare fiducia nelle istituzioni universitarie e nei concorsi, garantendo che la selezione del personale avvenga attraverso meccanismi pienamente trasparenti”. L'interrogazione è ancora in corso.

Di seguito il testo presentato da Corsini al Parlamento

Interrogazione a risposta scritta 4-16021 presentata da PAOLO CORSINI  
 lunedì 14 maggio 2012, seduta n.631 

CORSINI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:  

 l'11 agosto 2011, con decreto rettorale, l'università degli studi di Catania indiceva una selezione pubblica per la stipula di 13 posti a contratto di lavoro a tempo determinato (3 anni + 2 anni) per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica e didattica integrativa tra cui 1 presso la facoltà di lingue e letterature straniere con sede esclusiva a Ragusa, da assegnarsi mediante concorso pubblico. Il settore concorsuale bandito era 11/A storia contemporanea, il settore scientifico disciplinare M-STO/04 storia contemporanea;  
   
 il 4 ottobre 2011, con decreto rettorale, l'università degli studi di Catania nominava le commissioni per i 13 concorsi, tra cui il suddetto concorso. La commissione per il concorso per ricercatore in storia contemporanea, nominata dal rettore, era formata da: Luigi Masella (università di Bari), Simone Neri Serneri (università di Siena), Alessandra Staderini (università di Firenze);  

 il 3 novembre 2011, la commissione si riuniva e nominava Simone Neri Serneri presidente della stessa, Alessandra Staderini segretario. La commissione dichiarava di effettuare una valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Attribuiva fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli, e fino a un massimo di 70 punti per la valutazione delle pubblicazioni. Stabiliva che la valutazione comparativa fosse effettuata sulla base del possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero e aggiungeva che, ai sensi dell'articolo 7 del bando di selezione, costituivano titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti di ricerca. La commissione dichiarava di effettuare la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri: originalità, innovatività, importanza di ciascuna pubblicazione scientifica e congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale era bandita la procedura, stabilendo nello specifico i parametri di valutazione, la commissione si discostava dai criteri usati dalle altre commissioni dello stesso concorso, in particolare sui seguenti punti: relativamente ai titoli, sul punto a) la commissione abbassava a 4 punti (anziché 7 punti) il punteggio massimo attribuito al titolo di dottore di ricerca o equivalente; relativamente alle pubblicazioni, sul punto b) la commissione aumentava a 20 punti (anziché 10 punti) il punteggio massimo attribuito a ciascuna monografia (con la puntualizzazione, comunque, che fosse congruente con il settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando);  
   
 il 17 novembre 2011 la commissione procedeva alla formulazione dei giudizi individuali e collegiali sui titoli, le pubblicazioni ed i curricula presentati dai 14 candidati, individuando i 6 candidati comparativamente più meritevoli, che venivano ammessi alla successiva fase della selezione, consistente nella discussione dei titoli e della produzione scientifica;  

 il 19 dicembre 2011 i candidati selezionati discutevano innanzi alla commissione i propri titoli e la propria produzione scientifica, senza che venisse attribuito, come da bando, alcun punteggio aggiuntivo ma solo una semplice ammissione alla valutazione finale. Infine, i candidati venivano sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua straniera (inglese), anche in questo caso senza alcun tipo di attribuzione di punteggio, come da bando, ma con una semplice dichiarazione di idoneità;  
   
 al termine di ognuna delle discussioni sostenute pubblicamente i 6 candidati, unitamente agli astanti, venivano invitati a lasciare l'aula affinché la commissione potesse svolgere l'attività di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di ateneo e nel bando, procedendo all'attribuzione del punteggio analitico e complessivo. All'esito di tale fase, il 20 dicembre 2011, la commissione attribuiva un punteggio di 89,3 punti alla candidata architetto Melania Nucifora, che risultava prima classificata, ed un punteggio di 86,45 punti al dottor Giambattista Scirè, che risultava secondo classificato;  

 il 22 dicembre 2011, con decreto del rettore, la commissione confermava l'esito della selezione, e il 28 dicembre 2011 l'architetto Nucifora firmava l'atto di assunzione quale ricercatore a tempo determinato in Storia contemporanea presso l'università di Catania;  
   
 il 23 gennaio 2012 Scirè, tramite l'avvocato Fabrizio Traina, effettuava l'accesso agli atti della suddetta procedura selettiva, da cui emergevano profili di illegittimità e palesi irregolarità, per cui proponeva il ricorso giurisdizionale al Tar di Catania infatti dalla documentazione presentata l'architetto Nucifora, vincitrice del concorso, risultava essere in possesso di una laurea in architettura conseguita presso l'istituto universitario di architettura di Venezia, laurea non attinente o congrua al settore concorsuale bandito; risultava non essere in possesso del titolo di dottorato di ricerca, come si evinceva anche dai giudizi della stessa commissione; risultava avere, infine, un profilo accademico e un'attività di studio non congrue al settore scientifico-disciplinare del bando di concorso;  

 nella fattispecie la vincitrice risultava in possesso di: un master afferente a «Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale» (sett. scient-disc. Icar-15 e al sett. conc. 08/F); assegni di ricerca e incarichi di docenza relativi al settore disciplinare «Storia dell'architettura» (Icar-18); partecipazioni a convegni di studio su gestione del territorio, urbanistica, architettura, archeologia. L'architetto Nucifora risultava aver ottenuto inoltre, senza possedere il requisito del dottorato di ricerca, diversi incarichi di docenza presso l'università di Catania, in più facoltà (ingegneria, lettere e filosofia). Si evinceva la presenza, tra le pubblicazioni presentate dalla candidata vincitrice, di due saggi contenuti rispettivamente in due volumi curati dal presidente stesso della commissione, Neri Serneri;  
   
 era documentata, inoltre, la presenza di un volume del presidente della commissione, Neri Serneri, nel programma d'esame del corso di Storia dell'architettura tenuto dall'architetto Nucifora (a.a. 2008-2009);  

 il secondo classificato, dottor Scirè, possedeva una laurea in storia contemporanea conseguita con il massimo dei voti presso l'università degli studi di Firenze, un dottorato di ricerca in studi storici per l'età moderna e contemporanea, perfettamente congruo con il settore concorsuale bandito, e un'attività di assegnista di ricerca sempre in storia contemporanea (per 5 anni), come si può evincere dalla documentazione oltre che dal suo curriculum pubblico presente nel sito www.giambattistascire.it;  
   
 nel calcolo del punteggio finale i membri della commissione, pur fornendo un giudizio complessivo altamente positivo ed un profilo perfettamente congruo al settore concorsuale nei confronti dello Scirè, specificando invece che l'architetto Nucifora non era in possesso del titolo del dottorato di ricerca, e mettendo in evidenza la laurea «eccentrica» in architettura e gli studi di pianificazione e gestione paesistica del territorio, dichiaravano vincitrice del concorso la candidata Nucifora, attribuendole un punteggio di 89,3 punti, e secondo classificato il dottor Giambattista Scirè, assegnandogli un punteggio di 86,45;  

 lo Scirè otteneva, come si evince con chiarezza dalla documentazione del concorso, complessivamente 110 punti sulle pubblicazioni (essendo autore di 4 monografie pubblicate con case editrici di rilevanza nazionale, come Carocci e Bruno Mondadori), gli venivano sottratti ben 40 punti (sulla base del limite massimo di 70 punti da attribuire alle pubblicazioni stabilito in precedenza dalla commissione, con tutta evidenza in modo anti-meritocratico), senza alcuna rivalutazione e comparazione rispetto agli altri candidati e, nella fattispecie, rispetto ai 63 punti complessivi sulle pubblicazioni ottenuti dall'architetto Nucifora. A permettere questa evidente penalizzazione era, non tanto il limite massimo di 70 punti imposto in precedenza dal bando, quanto la scelta degli specifici criteri di valutazione della commissione che attribuiva 20 punti massimo (anziché 10 punti) alle singole monografie. Si tenga conto che la candidata vincitrice possedeva solo 2 monografie (pubblicate con una casa editrice locale). La commissione attribuiva un punteggio di 15 punti ad ogni monografia di Nucifora, nonostante la evidente non congruità rispetto al settore scientifico-disciplinare del concorso, come risulta di tutta evidenza dal contenuto stesso della pubblicazione (si veda: https://www.lasiciliainrete.it/STORIAECULTURA/progettokasa/8.pdf);  
   
 allo Scirè, relativamente al dottorato di ricerca in studi storici dell'età moderna e contemporanea (a fronte del massimo di 7 punti usato nei criteri di valutazione delle altre commissioni dello stesso concorso) venivano attribuiti solamente 3 punti su un massimo di 4 punti, nonostante l'assoluta congruenza con il settore scientifico. In palese contraddizione a ciò, va tenuto conto che la commissione aveva invece attribuito 10 punti su 10, sulle pubblicazioni, alla tesi di dottorato di Scirè (ma si trattava di punti che non erano utili ai fini del conteggio finale, visto che il totale di 70 punti sulle pubblicazioni era stato già ampiamente superato dallo Scirè, e questi ulteriori punti venivano in questo modo automaticamente cancellati e resi vani). Invece all'architetto Nucifora, nonostante la palese incongruità dei titoli e delle pubblicazioni, erano attribuiti dalla commissione 5 punti su 5 sulla didattica e 10 punti su 10 sulla ricerca, che insieme ad altre voci non congrue con il settore concorsuale portavano a 26,3 punti sui titoli, che aggiunti ai 63 punti sulle pubblicazioni (la maggior parte delle quali, come emerge dalla documentazione, anch'esse non congrue al settore disciplinare) raggiungevano il totale di 89,3 punti;  

 il ricorso presentato dallo Scirè contestava l'operato della commissione anche per l'attribuzione di 1 punto all'architetto Nucifora relativamente all'iscrizione al primo anno di dottorato come titolo utile, atteso che solo il dottorato conseguito (tesi di dottorato compresa) può essere considerato un titolo utile ai fini della valutazione del concorso. Questa inconsueta procedura rappresenta un caso se non unico quanto meno raro nella prassi dei concorsi universitari, come può confermare qualsiasi docente universitario che ha fatto parte di commissioni di concorso;  
   
 il ricorso contestava, altresì, l'attribuzione di ben 6 punti relativi alla partecipazione ad un progetto Prin dell'architetto Nucifora (progetto risultato idoneo vincitore, a cui venivano assegnati i fondi dal ministero), con l'aggravante che questi punti erano attribuiti dalla commissione alla voce «didattica» e non a quella «ricerca» (con una interpretazione errata del valore dei progetti Prin; infatti, se fossero stati assegnati alla voce corretta, cioè alla voce «ricerca», in tal modo, sarebbero risultati non utili nel conteggio finale perché Nucifora aveva già superato il tetto massimo fissato per quella voce). Tutto ciò a fronte di una assoluta disparità di trattamento, nel momento in cui la commissione attribuiva, di contro, 0 punti alla partecipazione di Scirè ad un progetto Prin (progetto risultato altrettanto idoneo ma al quale però non sono stati assegnati i fondi dal Ministero per mancanza di disponibilità finanziaria);  

 il ricorso contestava ancora l'attribuzione alla didattica di soli 2,4 punti a Scirè, attesa la totale congruenza rispetto al settore scientifico disciplinare delle lezioni e dei seminari impartiti dal ricorrente nei corsi di Storia contemporanea, Storia della Chiesa contemporanea, e dalla partecipazione in commissioni di tesi specialistica in Storia contemporanea;  
   
 sempre secondo il ricorso depositato, la commissione dimostrava di procedere con una prospettiva di valutazione quantomeno «sui generis» visto che preferiva non attenersi al valore inconfutabile delle pubblicazioni, 110 contro 63 (non va omesso il particolare che le 4 monografie di Scirè venivano valutate 20 punti ciascuna mentre le 2 di Nucifora solamente 15 punti ciascuna, a dimostrazione di una netta superiorità qualitativa oltre che quantitativa), ma piuttosto decideva di attribuire, ad esempio, 4,8 punti alla partecipazione auto-certificata a convegni da parte della Nucifora (partecipazione non suffragata, nella valutazione, da eventuali relazioni o interventi scritti ai suddetti convegni) e solamente 1,8 punti ai convegni a cui aveva partecipato Scirè;  

 il 22 marzo 2012 il Tar di Catania accoglieva il ricorso e assegnava il termine di 20 giorni a decorrere dalla notifica della decisione (avvenuta il 23 marzo 2012) per la riconvocazione della commissione;  
   
 il 27 marzo 2012 il rettore dell'università di Catania convocava entro e non oltre 15 giorni la commissione per il riesame analitico e il conseguente ricalcolo del punteggio, in ottemperanza alle disposizioni del Tar;  

 il 4 aprile 2012 la commissione riunitasi presso la facoltà di lettere dell'università di Roma La Sapienza (evidentemente autorizzata a ciò dal rettore dell'università di Catania), non ottemperava all'ordinanza del Tar e riconfermava l'esito del concorso, specificando la presunta congruenza dei titoli della vincitrice, non applicando l'articolo del decreto ministeriale e svalutando arbitrariamente i titoli della laurea e del dottorato di ricerca specifici del settore concorsuale bandito;  
   
 la commissione indicava come base di congruenza per il settore M-Sto/04 storia contemporanea il profilo di «storia urbana» della candidata vincitrice. In realtà, sulla base dei titoli presentati e del curriculum, come si evince chiaramente dalla documentazione, la candidata vincitrice non aveva alcuna attinenza con la storia contemporanea, come dimostra tutto il suo percorso di studio, il master, gli assegni di ricerca e gli incarichi di docenza: non in storia urbana, come dimostrano i verbali allegati dell'università di Catania, ma in storia dell'architettura e pianificazione e gestione paesistica del territorio. Peraltro neppure la storia urbana fa parte, stando all'articolo del decreto ministeriale, delle discipline inserite nella classificazione del settore concorsuale bandito. In aggiunta, apparirebbe equo comparare il profilo «sui generis» della candidata vincitrice con la perfetta congruenza al settore del ricorrente, sottolineata peraltro dagli stessi commissari nei giudizi;  

 la stessa commissione ha ammesso, peraltro, che la storia urbana non compare in alcun settore; infatti, il termine storia urbana è stato usato indebitamente dalla commissione stessa per definire, in questo caso, la storia dell'architettura (settore disciplinare Icar-18);  
   
 è noto che la normativa relativa ai settori scientifico-disciplinari ha soppresso da tempo le specificazioni dei diversi ambiti, quindi occorre attenersi rigorosamente ai settori a cui afferisce la materia studiata, nella fattispecie Icar-18, cioè storia dell'architettura;  

 alla luce di tutti questi elementi riportati appaiono di dubbia regolarità i lavori della commissione;  
   
 non appare corretto da parte della commissione parificare e valutare allo stesso modo un percorso di studio perfettamente congruo e idoneo alla storia contemporanea con un percorso di studio non congruo con la storia contemporanea, percorso che la stessa commissione ha definito «eccentrico» rispetto alla valutazione del settore specifico;  

 peraltro appare di dubbia legittimità il fatto che una candidata laureata in architettura, né addottorata in storia contemporanea, in possesso di un profilo scientifico con tutta evidenza non congruo al settore disciplinare del concorso bandito possa vincere la selezione per un concorso di ricercatore in storia contemporanea;  
   
 in effetti l'interrogante non ritiene possibile che una commissione universitaria possa decidere arbitrariamente, e contrariamente alle stesse regole ministeriali, nonché al comune buon senso, che 4 o 5 anni del corso di laurea specifico al settore concorsuale, che 3 anni di dottorato di ricerca nel settore specifico, e che 5 anni di attività di ricerca perfettamente congrue al settore specifico bandito, che un numero di pubblicazioni maggiori (come quantità e come qualità, come attesta la documentazione stessa e i giudizi stessi dei singoli commissari, per un punteggio pari a 110 contro 63), risultino nel complesso elementi del tutto inutili e ininfluenti nel formare le specifiche caratteristiche di uno studioso in modo tale da permettere di attribuirgli la vittoria finale nella selezione del concorso;  

 in particolare, appare metodologicamente incongruo declassare, depotenziare è dequalificare in tal modo il titolo del dottorato di ricerca in studi storici dell'età moderna e contemporanea conseguito in una università pubblica italiana -:  
   
 se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto e se abbia adottato o ritenga utile adottare iniziative, se del caso normative, al fine di stabilire criteri di valutazione tali da evitare una arbitraria discrezionalità delle commissioni universitarie, in modo da riportare fiducia nelle istituzioni universitarie e nei concorsi, garantendo che la selezione del personale avvenga attraverso meccanismi pienamente trasparenti;  

 se si intendano assumere iniziative per favorire la trasparenza di ogni fase dei procedimenti relativi ai concorsi, anche al fine di evitare fenomeni quale quelli esemplificativamente descritti in premessa.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Unict: vince bando per insegnare storia, ma è un architetto senza dottorato

CataniaToday è in caricamento