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Giovedì, 25 Aprile 2024
Economia

Fisco agevolato per Palestre, Spinella (Csain): "Associazioni dilettantistiche, solo con attività sportiva e didattica”

Salvatore Spinella, dottore commercialista ed esperto di norme sull'associazionismo, Vicepresidente vicario dell'ente di promozione sportiva “Csain”, è prodigo di consigli in fatto di consulenza fiscale e di possibilità di usufruire di agevolazioni, in questo periodo di lockdown di palestre e strutture sportive dove poter praticare le attività dilettantistiche amatoriali è impossibile

Il Fisco agevolato per Palestre, nella formula societaria di “Associazione Sportiva Dilettantistica”, o “Società Sportive Dilettantistiche”, purché ci sia il doppio requisito dello “svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica”. Lo spiega l'esperto di contabilità e di consulenza fiscale all'interno del “pianeta palestre”, associazioni che svolgano al proprio interno attività sportiva e corsi relativi a svariate pratiche amatoriali. Salvatore Spinella, esperto fiscale, è prodigo di consigli in fatto di consulenza e di possibilità di usufruire di agevolazioni, in questo periodo di lockdown di palestre e strutture sportive dove poter praticare le attività sportive amatoriali è impossibile.

Salvatore Bartolo Spinella, è dottore commercialista ed esperto di norme sull'associazionismo; Vicepresidente vicario dell'ente di promozione sportiva “Csain”; componente di Giunta con responsabilità di tesoriere nazionale dei “Centri sportivi aziendali e industriali”; fra i suoi incarichi è anche revisore dei conti della Federturismo Confindustria.

Le palestre aperte come associazioni sportive dilettantistiche (Asd) godono di un regime fiscale agevolato: in sostanza, pagano meno tasse. Ma quali requisiti devono possedere?

“Per non incorrere nella nullità, dell'iscrizione di una associazione sportiva dilettantistica, al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, a sèguito della mancata dimostrazione dello svolgimento di attività sportiva, occorre - ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b, del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Registro CONI - dimostrare di non essere carente di uno dei requisiti previsti dallo stesso Regolamento di funzionamento del Registro, ossia 'lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica'. Nel dettaglio, va precisato che, secondo il Regolamento di funzionamento del Registro Coni del 18 luglio 2017, per attività sportiva deve intendersi quella attività di partecipazione ad eventi, gare, competizioni organizzati da una Federazione o da un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Tutto il procedimento, di eventuali accertamenti di nullità dei requisiti richiesti e dei relativi provvedimenti, parte da una sollecitazione della Agenzia delle Entrate, ed a seguito di una verifica fiscale. E' necessario quindi, per questa tipologia di palestre affiliate, fornire una prova dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di attività didattica o comunque di attività sportiva compresa la didattica”. Secondo il Collegio, la disposizione dettata dall’art. 3 del Regolamento 2017, che individua i requisiti per l’iscrizione nel Registro CONI, richiede dunque lo svolgimento di 'comprovata attività sportiva e didattica': ciò è da intendersi, che è necessario lo svolgimento di entrambe le attività e non di una sola delle due. Infatti il testo dell’art. 3 del Regolamento 2017, letteralmente richiede espressamente lo svolgimento da parte dell’Associazione richiedente l’iscrizione al Registro di entrambe le attività, sportiva e didattica. Quindi resta preclusa l’iscrizione a quelle ASD ed SSD che svolgono una sole delle due attività previste del citato art. 3 del Regolamento”.

L'ente Csain, che ruolo recita in questa “matassa” normativa?

“Gli Enti di Promozione sportiva, come lo Csain, sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo. In conclusione, secondo il Collegio di garanzia dello sport-sezioni unite se una ASD e/o SSD non svolgono attività sportiva nel senso di partecipare alle attività organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione sportiva, non può essere iscritta al Registro del Coni e, se iscritta, deve essere cancellata. Tutto ciò ovviamente comporterà nel futuro conseguenze gravi per tutte quelle ASD e/o SSD che, non partecipando alle attività sportive organizzate dagli Enti di Promozione sportiva e/o dalle Federazioni, si vedranno cancellati dal registro del CONI. In tal caso infatti perderebbero le agevolazioni fiscali che l’iscrizione al registro comportano, con la conseguenza che tutte gli incassi ottenuti dallo svolgimento delle attività saranno considerati di natura commerciale e tutti i compensi sportivi erogati verrebbero ripresi a tassazione, non potendosi applicare l’articolo 67 comma 1 lettera m del TUIR”. E' noto infatti, che le esenzioni d’imposta sono previste perché le associazioni sportive non hanno uno scopo di lucro e perseguono il fine della promozione dello sport; le normali palestre, invece, sono imprese commerciali e, dunque, tendono al benessere dei loro clienti e a realizzare un profitto dalla loro attività. Ed ecco infine, in forma di pro-memoria a cura dell'esperto, tesoriere Csain dott. Spinella, le future scadenze fiscali e previdenziali, da non dimenticare per chi fa parte dell'associazionismo sportivo: 15 Maggio: registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale nel mese di aprile da parte delle ASD, SSD, Coop SD e associazioni pro loco che hanno effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991; 16 maggio: versamento a mezzo F24 da parte di ASD ed SSD e Coop SD, delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi forfettari, indennità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici sportivi erogati ai sensi dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R., delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese precedente. Liquidazione e versamento dell’Iva mensile di aprile da parte di ASD ed SSD e Coop SD che sono in regime ordinario, non avendo optato per il regime di cui alla Legge n.398/1991. Versamento dell’IVA trimestrale del I trimestre 2021 per ASD, SSD e COOP SD che nell’ambito dell’attività commerciale hanno optato per il regime IVA ordinario o per il regime agevolato della Legge 398/1991. Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Versamento contributi lavoro dipendente; 25 maggio: presentazione elenchi INTRA mensili relativi alle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nei confronti di soggetti facenti parte della Comunità Economica Europea - Modello INTRA 1, INTRA 1-bis, INTRA 1-quater -, effettuate rispettivamente nel mese di aprile; 31 maggio: presentazione del Modello INTRA 12- dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettantistiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni nel mese di marzo oltre il limite di 10.000 euro e abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti. Trasmissione “UNIEMENS” flussi contributivi e retributivi unificati all’INPS relativamente ai dati di aprile dei lavoratori dipendenti. Liquidazione e versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari registrati nel mese di aprile da parte delle ASD nell’esercizio di attività istituzionale. Termine ultimo per l’adeguamento degli statuti delle Associazioni - comprese le ASD - al Decreto Legislativo n. 117/2017 ai fini della successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”; 15 giugno: registrazione dei corrispettivi conseguiti nell’esercizio di attività commerciale nel mese di maggio da parte delle ASD, SSD Coop SD e associazioni pro-loco, che abbiano effettuato l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991; 16 giugno: versamento a mezzo F24 da parte di ASD ed SSD e Coop SD delle ritenute alla fonte sui compensi, rimborsi forfettari, indennità ecc. a istruttori, dirigenti e tecnici sportivi erogati ai sensi dell’art. 67 c. 1 l. m T.U.I.R., delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo, corrisposti nel mese precedente. Liquidazione e versamento dell’Iva mensile di maggio da parte di ASD ed SSD e Coop SD, che sono in regime ordinario, non avendo optato per il regime di cui alla Legge n.398/1991. Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Versamento contributi lavoro dipendente; 25 giugno: presentazione elenchi INTRA mensili relativi alle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nei confronti di soggetti facenti parte della Comunità Economica Europea - Modello INTRA 1, INTRA 1-bis, INTRA 1-quater -, effettuate rispettivamente nel mese di maggio; 30 giugno: presentazione del Modello INTRA 12- dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Associazioni sportive dilettantistiche non soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni nel mese di aprile oltre il limite di 10.000 euro e abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti. Trasmissione “UNIEMENS” flussi contributivi e retributivi unificati all’INPS relativamente ai dati di maggio dei lavoratori dipendenti. Liquidazione e Versamento IVA relativi ad acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio da parte delle ASD nell’esercizio di attività istituzionale. Versamento saldo imposte IRES - IRAP anno 2020 e primo acconto imposte IRES - IRAP 2021. Versamento del Diritto Camerale annuale 2021 per ASD iscritte al REA e per SSD e Coop SD. Pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, se di importo complessivamente superiore a 10.000 euro.

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