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Venerdì, 29 Marzo 2024
Economia

Tarsu garage, Commissione tributaria regionale: non si deve pagare

Quattro sentenze della Commissione tributaria regionale- n. 483/34/11, 453/34/11, 450/34/11, 452/34/11, 451/34/11 -hanno affermato che la Tarsu sul garage non si paga. Il Comune di Catania risponde: "Si tratta di un caso singolo"

Quattro sentenze della Commissione tributaria regionale-  n. 483/34/11, 453/34/11, 450/34/11, 452/34/11, 451/34/11 -hanno affermato che la Tarsu sul garage non si paga. In base alle sentenze, infatti, il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand'anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Inoltre, il contribuente stesso non ha l'onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti.

La circolare 22 giugno 1994 n.95/e della Direzione generale Fiscalità locale, ha chiarito che "devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell'uomo è limitata temporaneamente a sporadiche occasioni e ad utilizzi marginali".

Il Comune di Catania, però, risponde: "Si tratta di un caso singolo". "Il provvedimento vale solo per il caso specifico, non si elimina la possibilità di tassazione. La sentenza in questione non elimina tout court la possibilità di tassare anche i garage, ma si limita ad attribuire al Comune l'onere della prova circa la possibilità che anche le pertinenze producano rifiuti".

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