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Venerdì, 19 Aprile 2024
Famiglia

Adozione nazionale ed internazionale: come e dove fare domanda

L'istituto dell'adozione è presente all'interno del nostro ordinamento giuridico: ecco tutto quello che c'è da sapere per le coppie che vogliono adottare un minore

Per coloro che non posso avere figli o semplicemente per coloro che vogliono donare amore a chi ha bisogno l'ordinamento giuridico italiano ha previsto oramai da tanto tempo l'istituto giuridico dell'adozione

I coniugi, che hanno i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, unico organo competente a dichiarare lo stato di abbandono del bambino e  l'idoneità dei coniugi ad adottare. 

I requisiti necessari per l'adozione nazionale sono gli stessi anche per l'adozione internazionale e vengono regolati dall'art. 6 della L. 184/183 (modificata dalla Legge 149/2001) che disciplina sia l'adozione che l'affidamento.

Requisiti per l'adozione

- presenza della dichiarazione di stato di abbandono di un minore e dell'idoneità dei coniugi ad adottare; entrambi i provvedimenti devono essere emessi dal Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il bambino abbandonato.

- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazioni di disponibilità

- provare in maniera documentale o per testimonianza, se il matrimonio è stato celebrato da meno di 3 anni, la continuità della convivenza anche prima della celebrazione del matrimonio per almeno 3 anni

- non avere in corso alcun procedimento di separazione 

- la differenza minina tra adottante ed adottato deve essere di 18 anni

- la diffenrenza massima tra adottanti ed adottato deve essere di 45 anni per uno dei coniugi, 55 per l'altro; un limite che può essere derogato se si adottano due o più fratelli

La domanda di disponibilità all'adozione va redatta in carta semplice col corredo dei documenti che confermano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed ha validità di tre anni; può essere presentata contemporaneamente in diversi tribunali, purchè se ne dia contemporanea comunicazione a tutti.

Documenti necessari per la domanda

• certificato di nascita dei richiedenti
• stato di famiglia
• dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti
• certificato rilasciato dal medico curante
• certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga
• certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
• atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Una volta presentata la domanda il Tribunale ha facoltà di disporre indagini (effettutate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali ed anche alle aziende sanitarie locali) volte ad accertare la capacità dei richiedenti di educare il minore, la situazione personale ed economica, lo stato di salute e l'ambiente familiare, i motivi della domanda. Prevista anche la possibilità di colloqui con il giudice minorile o con specialisti. Le indagini non potranno durare più di 120 gioni. 

Una volta completate le indagini, il Tribunale prenderà in considerazione tra le domande presentate quella che viene considerata più idonea per il minore e dispone con ordinanza (sentito il pubblico ministero ed anche gli ascendenti dei richiedenti, se esistono) il periodo di affidamento preadottivo.

Nel corso del periodo di preaffidamento (che dura 1 anno) potranno essere svolte dal Tribunale delle attività sia di controllo che di sostegno. Successivamente, se vi saranno i presupposti, il Tribunale pronuncerà l'adozione con la conseguenza che l'adottato acquisterà lo stato di figlio legittimo degli adottante e cesserà i rapporti con la famiglia d'origine. 

Adozione internazionale - Cosa cambia

Per l`adozione internazionale, la coppia, dopo aver ottenuto l`idoneità dal Tribunale per i Minorenni, per procedere nell'adozione, deve conferire l`incarico ad un Ente Autorizzato, tra quelli legalmente riconosciuti dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, in base alla legislazione in materia. Solo tramite l`Ente potrà adottare in un Paese Straniero, un bambino dichiarato adottabile dall`Autorità competente del Paese stesso.

Indirizzi utili

Ufficio Adozioni Comune di Catania - Via Passo Gravina, 19 – Catania. Tel. 095 492645 Fax 095 494220 - Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì ore 9,30/12,30  - giovedì ore 15,30/17,00

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