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Giovedì, 25 Aprile 2024
Famiglia

Procedura ed informazioni per registrazione delle coppie di fatto

Coloro che intendono instaurare una coppia di fatto devono presentare apposita richiesta all'Ufficio delle unioni civili: ecco qual è la procedura e quali sono le attività da dover porre in essere

La Legge n. 76/2016 ha introdotto l’istituto delle Unioni Civili anche tra persone dello stesso sesso e sono state anche dettate le relative disposizioni transitorie che disciplinano le modalità di attuazione del nuovo istituto.

Coloro che intendono costituire unione civile (sia persone dello stesso sesso che di sesso diverso) devono presentare istanza all’Ufficiale dello Stato Civile da inoltrare tramite pec (comune.catania@pec.it), ad un indirizzo mail specifico (direttore.decentramento@comune.catania.it) o tramite consegna al protocollo della Direzione Servizi demografici Decentramento e Statistica per posta ordinaria (indirizzo Comune di Catania - Servizi Demografici Decentramento e Statistica - Ufficio Stato Civile - Via Alessandro La Marmora, 23 95122 Catania). 

All’istanza dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento di entrambe le parti. Entro quindici giorni e dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla normativa, gli interessati verranno invitate a presentarsi presso gli Uffici dello Stato Civile per la sottoscrizione del processo verbale e indicare le preferenze per stabilire la data dell’evento che dovrà essere successivo al termine dei 15 giorni dalla presentazione della richiesta. 

Il giorno stabilito, le parti, dovranno comparire di fronte all’Ufficiale  di stato civile  per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva di Unione Civile alla presenza di due testimoni.

All’atto della costituzione dell’Unione Civile le parti hanno la facoltà di dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (separazione dei beni o comunione dei beni). In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.

L’art. 4 del DPCM consente alle parti di indicare il cognome di una delle parti  quale cognome comune dell’Unione Civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Tale dichiarazione deve essere resa al momento della costituzione dell’Unione Civile e comporta l’annotazione della variazione del cognome nell’atto di nascita dell’interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale. La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito equivale a rinuncia.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DPCM, se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’Unione Civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’Unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (art. 3, comma 6, del DPCM).

Ai sensi dell’art. 3, comma 7 del DPCM, nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’Unione e sull’assenza di cause impeditive. Il cittadino straniero che vuole contrarre  in Italia un’Unione Civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’Unione Civile.

La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Catania, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'Unione Civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'Unione Civile in Italia

L’art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di Unione Civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016. Non sono trascrivibili nel Registro le Unioni Civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.

Convivenze di fatto e contratti di convivenza

Le convivenze di fatto non devono essere obbligatoriamente registrate all’anagrafe. In caso di mancata registrazione, anche quando il rapporto sia stabile e duraturo, si parla di convivenza di fatto non formalizzata. Come ribadito anche dalla recente giurisprudenza, i due conviventi costituiscono comunque una coppia, ma non godono dei diritti propri delle convivenze di fatto formalmente registrate.

I contratti di convivenza, similmente entrati in vigore il 5 giugno 2016 grazie alla Legge Cirinnà, rappresentano un’ulteriore garanzia che permette alla coppia di “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”. Come per la registrazione all’anagrafe, i conviventi non sono obbligati a stipulare il contratto, ma il documento permette loro di stabilire delle regole che saranno ufficialmente riconosciute a loro tutela.

Il contratto di convivenza può contenere indicazioni relative al luogo di residenza dei conviventi, alle loro modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, “in relazione alle sostanze di ciascuno”, e all’eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni. Il regime di comunione dei beni è instaurato solo sotto specifica richiesta dei conviventi: diversamente, la coppia vive in separazione dei beni. Il regime patrimoniale scelto può in ogni caso essere cambiato dai conviventi in qualsiasi momento. Il contratto di convivenza “non può essere sottoposto a termine o condizione“. Non può dunque essere rescisso “per contratto” al verificarsi di un particolare evento o al termine di un certo periodo di tempo. Per sciogliere il contratto è necessaria l’esplicita richiesta di almeno uno dei due conviventi.

Indirizzi utili

Ufficio di Stato Civile Catania - Funzionario Responsabile: Titolare P.O. istr. dir. amm.vo Michele Giunta. E-mail: servizi.anagrafe@comune.catania.it. Sede: Via Alessandro La Marmora n°23, 95122 Catania 

Sito ufficiale Comune di Catania - Unioni civili

Modulo per richiesta unione civile

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