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Giovedì, 28 Marzo 2024
Tasse

COSAP - Quanto pagare

Dalla data di inizio della concessione della COSAP, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è comunque dovuta la Tassa O.S.A.P

Dalla data di inizio della concessione della COSAP, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è comunque, dovuta la Tassa O.S.A.P.
La tassa non sarà dovuta solo nel caso in cui sia stata comunicata, in carta libera, prima della data
dell’atto di concessione la volontà di rinunciare all’assegnazione della concessione stessa.

DETERMINAZIONE DELLA TASSA O.S.A.P.
La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.
La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con
arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali.

ESENZIONI
Nessuna concessione potrà essere rilasciata a titolo gratuito, eccezione fatta per le occupazioni in
esenzione di tassa previste dall'art.49 del D.Lv. 507/93, che si intendono trascritte nonchè nei casi
seguenti:
1) Gli stalli assegnati dall’Amministrazione per la sosta delle autovetture destinate all’uso
pubblico (taxi) (art. 3 c. 63 lettera b) L.549/95);
2) Le occupazioni per le manifestazioni o iniziative politiche per una superficie non superiore ai
10 mq.; in caso di maggiore ingombro sarà soggetta a tassazione l’intera occupazione (art. 3 c.
67 L. 549/95);
3) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di
pubblici servizi (art. 47 c. 2-bis D.Lgs. 507/93)
4) Le occupazioni regolarmente autorizzate e per una superficie non superiore a mq. 200,
effettuate da Enti ed Associazioni non aventi scopo di lucro e per fini assistenziali, umanitari,
religiosi e per la ricerca scientifica (C.R.I., A.I.R.C., A.V.I.S., ecc.);
5) Le occupazioni effettuate a mezzo di n. 1 o 2 vasi con piante, la cui superficie di base non sia
superiore a cm. 50 per cm. 50 per ciascun vaso, a condizione che vengano poste addossate al
muro e che le piante o fiori non possano arrecare danno ai passanti. Il marciapiede su cui
saranno posti i vasi non deve essere inferiore a metri 1,50. Qualora il marciapiede sia superiore
a metri 1,50 si possono porre piante o vasi sullo stesso lato esterno di ogni marciapiede, tutti
sulla stessa linea e a condizione che non arrechino danno ai passanti. La base non può essere
superiore a mt. 0,50 x 0,50 su conforme parere dell’ufficio competente.
6) Occupazione che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente
inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42 comma 4 D. Lgs. 507/93).
La tassa non è dovuta per un ammontare complessivo non superiore a £. 15.000 (quindicimila).

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