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Sabato, 20 Aprile 2024
Tasse

IMU- guida al pagamento

L'IMU ( ex ICI) si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa

L’IMU ( ex ICI) si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
L’imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei:
- fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
- aree fabbricabili;
- terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELL’IMU
Vengono meno le esenzioni previste dalla vecchia ICI sia per le abitazioni principali sia per le abitazioni
assimilate alle abitazioni principali (uso gratuito a parenti e/o affini, ecc);

L’IMU sull’abitazione principale e sulle sue pertinenze si potrà pagare in 2 rate del 50% l’una oppure in 3 rate
pari al 33,33% dell’imposta complessiva;

Per la determinazione dell’IMU, si devono utilizzare i nuovi coefficienti moltiplicatori definiti per ogni categoria
catastale;

Per i coniugi separati o divorziati, a differenza di quanto previsto per la vecchia ICI, l’imposta graverà sul
coniuge assegnatario della ex casa coniugale;

I fabbricati rurali dal 1° gennaio 2012 sono soggetti all’IMU;
I fabbricati rurali non accatastati devono essere obbligatoriamente iscritti nel catasto urbano entro il 30
novembre 2012;
I terreni incolti, a differenza della vecchia disciplina ICI, sono soggetti all’IMU;
Il pagamento dell’acconto dell’imposta, per la rata di giugno e per quella eventuale di settembre, deve essere
eseguito esclusivamente con il modello F24.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONI

L’aliquota per l’acconto dell’abitazione principale e sue pertinenze, massimo una per ciascuna classificata nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, è del 4 per mille.

L’aliquota per l’acconto dell’abitazione principale e sue pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la
residenza a seguito di ricovero permanente, nonché quelle possedute dai cittadini Italiani non residenti nel territorio
dello Stato, a condizione che non risultano locate, è del 4 per mille.

E’ prevista una detrazione per l’abitazione principale di € 200. Inoltre è prevista una ulteriore detrazione di € 50 per
ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori e risieda nell’abitazione principale, fino alla concorrenza
massima di € 400 (max 8 figli).

La base imponibile è ridotta del 50%:
per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall’articolo 10 del DLgs 42/2004;
per i fabbricati inagibili o inabitabili, accertati dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

ALIQUOTA ABITAZIONE RURALE
La casa rurale iscritta nel catasto fabbricati, se sussistono i requisiti richiesti, è considerata abitazione principale e
pertanto dovrà essere applicata in sede di acconto l’aliquota del 4 per mille. Se l’immobile risulta iscritto al catasto dei
terreni, il possessore ha tempo fino al 30/11/2012 per iscriverlo al catasto fabbricati. Il versamento dovrà essere
effettuato in una unica soluzione, entro il 17 dicembre, senza acconti.
 

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI
Ogni altro immobile, ivi compresi terreni e aree edificabili, paga l’acconto IMU in base all’aliquota ordinaria del 7,6
per mille. L’imposta deve essere versata 50% allo Stato e 50% al Comune;
Le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa e degli IACP regolarmente assegnate e usate come abitazione
principale sono soggette all’aliquota del 7,6 per mille, ma la quota dell’acconto si dovrà versare solo al Comune.
Tali unità immobiliari hanno diritto alla detrazione di € 200 prevista per l’abitazione principale. L’imposta va versata
in due rate.
 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
I possessori di fabbricati rurali strumentali individuati in quelli elencati nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993
versano l’acconto IMU applicando l’aliquota del 2 per mille, nella misura del 30%. L’importo a saldo è uguale al 70%
dell’importo totale dovuto, se le aliquote non subiscono modificazioni, in caso contrario l’imposta deve essere ricalcolata
per l’intero anno.

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