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Venerdì, 29 Marzo 2024
Elezioni Politiche 2013

Elezioni Politiche 2013, informazioni sul voto di disabili e persone malate

Sono previste disposizioni specifiche per consentire l'esercizio del diritto di voto a determinate categorie di cittadini: degenti, ciechi, affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità. Ecco tutte le informazioni

Sono previste disposizioni specifiche per consentire l'esercizio del diritto di voto a determinate categorie di cittadini: militari, forze di polizia e vigili del fuoco fuori sede per servizio, naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, degenti in ospedali e case di cura, ciechi, affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità (D.P.R. 361/1957, artt. 49-55).

VOTO ASSISTITO

Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano, come stabilisce la Legge n. 17 del 5 febbraio 2003, mentre in precedenza l'accompagnatore doveva essere necessariamente iscritto nella lista elettorale del medesimo Comune dell'assistito.

Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:
1. ciechi
2. amputati delle mani
3. affetti da paralisi
4. con gravi impedimenti

L'impedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che certifica l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

* Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell'apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all'ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale (timbro AVD).

Gli interessati potranno richiedere l'apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione:
1. Richiesta debitamente compilata e firmata
2. Documento d'identità
3. Tessera elettorale rilasciata dal Comune
4. Certificato medico attestante l'impossibilità ad esprimere il diritto di voto

Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Informazioni per l'accompagnatore:
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: "Accompagnatore" (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; deve inoltre accertarsi, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.

VOTO DOMICILIARE

In base alla Legge 7 maggio 2009, n. 46, che subentra alla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, hanno diritto a votare dalla propria abitazione:
a) Gli elettori affetti da gravissime infermità, "persone intrasportabili", tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

b) Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

c) Gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intrasportabilità o di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, devono attestare la propria infermità tramite la certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL che non deve essere anteriore ai 45 giorni dalla data delle elezioni. Per gli "intrasportabili", la certificazione deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.

Entro il 15° giorno antecedente la data della votazione, gli elettori possono presentare al sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, la richiesta di votazione presso la propria dimora. Oltre alla domanda per la richiesta del voto domiciliare, scaricabile dal sito del proprio Comune, inclusa questa documentazione:

1. una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione ove l'elettore dimora, con l'indirizzo completo dell'abitazione e un recapito telefonico
2. una copia della tessera elettorale
3. una copia del documento di identità
4. una idonea documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla ASL competente

Se la documentazione è completa, l'elettore affetto da gravi infermità potrà esercitare il proprio voto da casa durante le ore in cui è aperta la votazione, grazie alla presenza di uno scrutatore del seggio e del segretario.

Il voto a domicilio è ammesso in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della provincia per cui è elettore.

VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI

In base alla Legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del Comune che sia allocata in una sede esente da barriere architettoniche e che abbia adeguate caratteristiche di accessibilità.

L'elettore non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un'attestazione medica di "impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione", rilasciata gratuitamente dai medici della ASL anche in precedenza o per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale.

La legge prevede inoltre che in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale alternativo, privo di barriere architettoniche.

VOTO RICOVERATI O DETENUTI

La legge prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, di restrizione o custodia preventiva (purché iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune del territorio nazionale). È infatti prevista la costituzione di un seggio elettorale speciale all'interno delle strutture.

Il detenuto in possesso di tessera elettorale, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, deve inviare al sindaco del Comune ove è iscritto (tramite il direttore dell'Istituto di prevenzione e pena) una dichiarazione in cui attesta la volontà di esprimere il proprio voto.

Gli elettori ricoverati in casa di cura o in ospedale possono votare nel luogo di degenza o di cura previa esibizione della tessera elettorale e di una specifica attestazione del Sindaco rilasciata su richiesta dell'interessato, che li autorizza a votare nel luogo di ricovero.

VOTO DISABILI INTERDETTI

Dal 1978, con la Legge 180, Legge Basaglia, viene ripristinato il diritto di voto anche per i disabili che siano stati interdetti, con l'obiettivo di far si che anche loro potessero eventualmente essere assunti in un posto di lavoro, cosa che l'assenza di diritto di voto impediva.

Prima di allora, con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 20 marzo 1967, si escludevano dall'elettorato attivo coloro che erano dichiarati falliti, coloro che erano stati interdetti (temporaneamente o per sempre) e coloro che erano ricoverati in istituti psichiatrici.
 

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