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Venerdì, 29 Marzo 2024
Elezioni Politiche 2013

Elezioni 2013: come si vota per Camera e Senato

Domenica 24 e lunedì 25 febbraio si sceglieranno i rappresentanti del Parlamento italiano. Scheda rosa per la Camera e gialla per il Senato. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul voto

Domenica 24 e lunedì 25 febbraio i cittadini sono chiamati alle urne per il rinnovo dei rappresentanti del Parlamento italiano. Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle 22 del 24 febbraio e dalle ore 7 alle 15 del 25.

COME SI VOTA?

La legge elettorale prevede, per l'elezione della Camera e del Senato, un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento.

Per l'elezione della Camera possono votare i maggiorenni aventi diritto al voto, mentre per l'elezione del Senato possono votare coloro che, alla data di domenica 24 febbraio, abbiano compiuto il 25esimo anno di età.

Sia per l'elezione della Camera (scheda rosa) sia per l'elezione del Senato (scheda gialla), l'elettore esprime il voto tracciando con la matita copiativa un solo segno sul solo contrassegno della lista prescelta. E' vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione.

Non è possibile manifestare "voto di preferenza"; la lista di candidati è, infatti, "bloccata", cioé i nominativi sono presentati in un ordine prestabilito al momento del deposito della lista stessa.

E' importante ricordare che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto solo sul contrassegno della lista che si vuole votare e non sull'intera coalizione. Se il segno invade altri simboli il voto viene comunque assegnato, si intende infatti riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

La normativa vigente in materia di attribuzione dei seggi per le elezioni politiche tiene conto esclusivamente dei voti validi espressi.
Pertanto, l'entità delle schede bianche, delle nulle, delle schede rifiutate e del numero degli astenuti non ha alcuna influenza sul sistema di attribuzione dei seggi.

Si ricorda anche che la legge prevede che non siano conteggiati tra i votanti gli elettori che, dopo la registrazione, si rifiutino di ritirare le schede. Nel caso in cui l'elettore dopo la registrazione e dopo aver ritirato le schede, senza entrare in cabina, le riconsegni al presidente del seggio, si configura l'ipotesi prevista nell'articolo 62 del D.P.R. n. 361 del 1957. Pertanto, il presidente del seggio dovrà conteggiare l'elettore tra i votanti e dovrà dichiarare la nullità di tali schede che, debitamente firmate, dovranno essere inserite in apposita busta secondo le istruzioni in dotazione al seggio.
 

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