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Scapagnini & Co: tutti condannati, confermata la sentenza

I giudici della seconda sezione della Corte d'Appello di Catania, hanno confermato la sentenza di primo grado al processo cosiddetto per la "cenere vulcanica"

I giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Catania, hanno confermato la sentenza di primo grado al processo cosiddetto per la "cenere vulcanica" condannando l’ex sindaco di Catania Umberto Scapagnini a due anni e sei mesi di carcere insieme agli ex assessori comunali Nino Strano, Antonino Nicotra, Filippo Grasso, Ignazio De Mauro, Fabio Fatuzzo, Orazio D’Antoni.

Il caso “cenere vulcanica” risale al maggio 2005 quando l’ex amministrazione comunale, appena due giorni prima delle elezioni, erogò un contributo a pioggia per i 4 mila dipendenti comunali. Somme oscillanti tra 300 e 1.300 euro come risarcimento per i danni provocati dalla caduta di cenere vulcanica del 2002.

L'accusa, nelle scorse udienze, aveva chiesto otto mesi per abuso d'ufficio e l'assoluzione per la presunta violazione elettorale. Il Pg Platania aveva anche chiesto la revoca del risarcimento, quantificato in 50 mila euro in favore di Enzo Bianco, candidato a sindaco, che in primo grado si era costituito parte civile sostenendo di essere stato penalizzato dall'iniziativa della giunta nella campagna elettorale per le comunali del 2005. 

"La difesa del Sen. Enzo Bianco, parte civile costituita nel processo relativo alla vicenda dei rimborsi INPDAP illegittimamente erogati ai dipendenti del Comune di Catania a seguito dei fenomeni eruttivi e sismici dell'Etna del 2001 e 2002, innanzi alla II Sezione della Corte d'Appello di Catania, esprime soddisfazione per la decisione della Corte che ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l''on. Scapagnini alla pena di anni due e mesi 6 di reclusione, oltre che al risarcimento del danno, quantificato in € 50.000, in favore del sen. Enzo Bianco. La decisione che ha rigettato la richiesta di riduzione di pena avanzata dal Procuratore Generale, sul presupposto dell'insussistenza del reato elettorale, ha invece accolto le prospettazioni della difesa del sen. Bianco che aveva, in particolare, sottolineato come la sussistenza di una "elargizione", rappresentata dall'illegittimo rimborso di somme ai dipendenti comunali, così come riconosciuto dal Giudice di prime cure, confermasse la sussistenza del reato elettorale di cui all'art. 95 DPR 361/57". A renderlo noto è una nota dello Studio legale del prof. Giovanni Grasso.

"Quanto, poi, alla richiesta di esclusione del risarcimento del danno in favore del sen. Bianco - prosegue la nota - la difesa di parte civile aveva osservato, richiamando le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, come la scelta di effettuare le erogazioni di cui al capo di imputazione si collegasse ai risultati dei sondaggi elettorali che davano il sindaco uscente nettamente sfavorito nei confronti dell'allora sfidante sen. Enzo Bianco; ragion per cui il giudice di prime cure aveva riconosciuto la sussistenza del danno subito dal sen. Bianco in relazione all'evidente perdita di chances dovuta alla condotta illecita dell'allora Sindaco Scapagnini, che, personalmente, era intervenuto affinché i pagamenti avvenissero prima della consultazione. Per tali ragioni la difesa di parte civile aveva chiesto alla Corte d'appello la conferma integrale della sentenza di primo grado anche in relazione al riconosciuto risarcimento del danno nei confronti del sen. Bianco, confermato dal Giudice di appello".

La somma oggetto del risarcimento riconosciuto al Sen. Bianco era stata, già in primo grado, destinata ad opere di beneficenza per i ragazzi del quartiere di Librino.

"La sentenza d'appello ha detto chiaramente come le elezioni del 2005 siano state viziate - commenta Enzo Bianco - Adesso tutti abbiamo piena cognizione dei comportamenti che la Magistratura ha ritenuto illeciti e che hanno pesantemente influito sul voto. Ne prendiamo atto. L''evidenza dei fatti è sotto gli occhi di tutta la città".
 

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