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Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

BILANCI ENTI LOCALI - Spending Review
Il Fondo Svalutazione Crediti
A cura del
Dott. Orazio Mammino
Componente Comitato Regionale A.N.U.T.E.L. per la Sicilia
Il comma 17 dell'articolo 6 del Decreto Legge 06 luglio 2012 n. 95 recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini", recita:
17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore
dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione
un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai
titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere
motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i
residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente
certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di
riscuotibilità.
Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 (cioè quello in corso), è
obbligatorio iscrivere il fondo svalutazione crediti nel bilancio degli enti locali.
Detto "fondo" trova fondamento nel Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 luglio 2011 n. 172; l'avvio a regime è, però, fissato a partire dal primo
gennaio 2014, dopo una prima fase di sperimentazione avviata già ad inizio anno
in alcuni Enti Locali.
La norma, quindi, obbliga gli Enti Locali (Province, Comuni, Unioni di
Comuni, …) ad inserire nel bilancio di previsione dell'anno in corso (esercizio
finanziario 2012) il "fondo svalutazione crediti" per un ammontare non inferiore al
25% dei residui attivi iscritti al titolo I° (entrate tributarie) e dei residui attivi al
titolo III° (entrate extratributarie) aventi anzianità superiore a cinque anni.
Operativamente, nella redazione dei bilanci di previsione per l'anno 2012
ovvero nella elaborazione e/o variazione dei medesimi, devono essere considerati i
residui attivi degli anni 2006 e retro.
La maggiore difficoltà per i comuni, le province e gli altri enti locali a
inserire nel bilancio di previsione per l'esercizio 2012 il "fondo svalutazione
crediti", è legata alla necessità di recuperare nuove risorse oramai in corso d'anno
e/o a ridurre delle spese (è già trascorso più di metà esercizio), laddove:
1. alcuni Enti hanno già approvato il bilancio di previsione, per cui
dovrebbero ricorrere ad una variazione di bilancio con la difficoltà e
necessità di reperire quelle nuove risorse necessarie a coprire la nuova
posta di bilancio e consentire il permanere dell'equilibrio di bilancio (vedasi
articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni: Salvaguardia degli equilibri di bilancio …); ovvero ridurre e/o
tagliare delle spese che avevano trovato spazio nel bilancio di previsione e
che oggi non trovano più copertura finanziaria tale da minarne
l'attendibilità e la veridicità.
2. altri Enti, avendo redatto il progetto di bilancio di previsione - considerato
che la scadenza per l'anno 2012 è fissata al 31 agosto 2012 - troverebbero
le medesime difficoltà, per cui anch'essi dovrebbero ricorrere ad una
variazione con le stesse complicazioni;
3. infine, ci sono quegli Enti che, a causa della riduzione dei trasferimenti
dello Stato, dell'introduzione dell'IMU, degli effetti sempre più stringenti del
Patto di Stabilità (quest'anno anche con l'opzione orizzontale / verticale) e
della crisi in cui essi ricadono, si trovano in una fase di elaborazione dello
strumento di programmazione economico-finanziario dell'Ente per cui la
già precaria stabilità di bilancio viene minata con questo provvedimento che
li mette nella quasi impossibilità di chiusura del Bilancio.
È facile prevedere che, sia nel primo caso che nel secondo, in sede di
riequilibrio, diversi comuni saranno costretti a dichiarare il disavanzo.
Più complicata la situazione di quei comuni (specie al SUD Italia) che,
trovandosi nella fase di difficile elaborazione del bilancio, saranno costretti a non
poterlo assolutamente approvare ed a dichiarare il dissesto con tutti gli effetti
consequenziali.
La Deroga e l'Organo di Revisione.
La norma prevede una deroga all'inserimento nel bilancio di previsione
dell'anno in corso (esercizio 2012) del "fondo svalutazione crediti". Essa è
subordinata a due condizioni:
1. alla certificazione analitica di ogni residuo da parte dei responsabili dei
servizi, in merito, sia alla perdurante sussistenza delle ragioni del credito,
sia all'elevato tasso di riscuotibilità (che deve risultare da congrui elementi
giustificativi);
2. ad un parere motivato dell'Organo di Revisione.
Situazioni particolari e problemi applicativi
Diversi Enti Locali (quelli più accorti) avevano già effettuato un
accantonamento di Avanzo di Amministrazione a fondo svalutazione crediti,
richiamandosi al principio contabile n. 3 laddove prevede la possibilità di
mantenere crediti di dubbia esigibilità nel conto del bilancio a condizione che sia
vincolata una corrispondente quota nell'avanzo di amministrazione.
Tale comportamento (virtuoso) non viene considerato dalla norma: si deve
ritenere tuttavia che tale operato sia valido ai fini del computo del predetto fondo.
Effetti
La fotografia nazionale dei Comuni al 2010 (ultimo anno disponibile)
mostrerebbe, a fronte di un totale di residui attivi correnti di 15,6 miliardi, un
ammontare di residui attivi con anzianità superiore a 5 anni, per entrate
tributarie ed extratributarie, pari a 2,3 miliardi (15 per cento).
Per cui il fondo svalutazione crediti da accantonare si dovrebbe attestare a
circa 580 milioni di euro.
Con l'entrata in vigore di questa norma diversi comuni difficilmente
potranno approvare i bilanci in pareggio con certezza di disavanzi più o meno
vistosi con la conseguenza che saranno costretti a dichiarare il dissesto.
Dalla lettura dei dati di bilancio 2010 deve ritenersi che il rischio maggiore
si dovrebbe concentrare in un'area geografica già alle prese con una condizione
territoriale sempre più difficile che - già alla ricerca di soluzioni geniali - andrebbe
ad intaccare i servizi pubblici a discapito dei cittadini o alla ricerca di soluzioni
fantasmagoriche.

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