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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Bonus matrimonio 2020: cos'è ed a chi spetta

Tra le novità introdotte dalla 'manovra 2020' c'è il bonus matrimonio, ossia un assegno che spetta a determinate categorie di lavoratori che contraggono matrimonio civile o concordatario

Tra le novità introdotte dalla 'Manovra 2020' c'è anche il 'bonus matrimonio'. Si tratta di un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio, civile o concordatario, da usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento.

L'assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando vi hanno diritto.

Bonus matrimonio - A chi spetta

Spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative.

- che contraggono matrimonio civile o concordatario
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana
- fruiscono effettivamente del congedo (assenza da lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio
- ai lavoratori disoccupati che sono in grado di dimostrare che nei 90 giorni precedenti il matrimonio hanno prestato per almeno 15 giorni la propria opere alle aziende sopra indicate
- ai lavoratori che per un qualunque giustificato motivo non sono in servizio

Il bonus non spetta nel momento in cui si contrae un matrimonio solo religioso. Si può avere diritto all'assegno solo se vedovi o divorziati

Non spetta invece ai dipendenti di aziende artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco che hanno la qualifica di apprendisti, impiegati e dirigenti, ai dipendenti di aziende agricole, di commercio, di credito, di assicurazioni, enti locali e statali ed aziende che versano il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari.

Bonus matrimonio - Quanto spetta

- 7 giorni di retribuzione per operai ed apprendisti (meno la percentuale del 5,54%)
- 7 giornate di guadagno medio per i lavoratori a domicilio (meno la percentuale del 5,54%)
- 8 giornate di salario medio giornaliero per i marittimi (meno la percentuale del 5,54%)
- part-time verticale: spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell'attività lavorativa 

L'assegno è cumulabile con l'indennità INAIL per infortunio sul lavoro mentre è incumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione, trattamenti di disoccupazione.

A chi fare domanda

I lavoratori devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre i 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia o una autocertificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio. 

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all'INPS entro 1 anno dalla data del matrimonio. 

Per i lavoratori occupati l'assegno viene pagato per conto dell'INPS dal datore di lavoro, per i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi l'assegno viene corrisposto direttamente dall'INPS.

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