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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Catania retrocesso, le motivazioni della sentenza

"A chi assiste, disputa, partecipa a un evento sportivo - dichiarano i giudici - deve essere invece garantito il corretto e leale svolgimento della competizione e del risultato dall'unico Ordinamento che esiste, quello giuridico"

"Se per un verso il riconoscimento pieno delle proprie responsabilità penali e disciplinari, unitamente alla chiamata in correità di altri tesserati, alcuni dei quali fino a quel momento non ancora coinvolti nell'indagine, merita apprezzamento sul piano del comportamento processuale (e del conseguente trattamento sanzionatorio) per altro verso i fatti restano di estrema gravità, destando un forte allarme sociale". Lo spiegano i giudici del Tribunale Federale Nazionale della Figc, riferendosi alla collaborazione del patron del Catania, Antonino Pulvirenti, in merito alla sentenza di condanna alla retrocessione in Lega Pro con -12 punti di penalizzazione al Catania.

"Derubricare il disegno criminoso in esame - recitano tuttavia le motivazioni riferendosi all'applicazione per Pulvirenti e il Catania dell'articolo 24 del codice di giustizia sportiva riconosciuto dalla procura federale per la 'fattiva collaborazione' del patron rossoazzurro - perfettamente programmato e realizzato per incidere stabilmente sugli esiti dei campionati di calcio a un gesto 'di un Presidente disperato' equivarrebbe a concepire anche solo al livello patologico, un doppio sistema, lecito e illecito, dove quello illecito garantirebbe di più e meglio risultati sportivi ed economici".

"A chi assiste, disputa, partecipa a un evento sportivo - aggiungono i giudici - deve essere invece garantito il corretto e leale svolgimento della competizione e del risultato dall'unico Ordinamento che esiste, quello giuridico". Per questo il Catania "usufruisce anch'esso, ai sensi dell'art. 24 n. 2 del CGS, della riduzione di pena conseguente alla fattiva collaborazione prestata all'organo inquirente dal Pulvirenti, ma il Tribunale ritiene conforme a giustizia, considerata l'estrema gravità dei fatti sopra succintamente delineata, infliggerle, in aggiunta alla sanzione base della retrocessione all'ultimo posto, anche quelle della penalizzazione di punti in classifica e dell'ammenda nelle misure, valutate come afflittive, di cui infra". 

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