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Elezioni comunali 2023

Guida alle elezioni comunali, come votare: tutto quello che c'è da sapere su orari, preferenze e voto disgiunto

Domenica 28 e lunedì 29 maggio si svolgerà il primo turno delle elezioni amministrative 2023, per eleggere il sindaco e il consiglio comunale a Catania e in alcuni comuni della provincia etnea. Oltre a Catania, complessivamente sono 18 i comuni della provincia etnea nei quali si andrà al voto

Domenica 28 e lunedì 29 maggio si svolgerà il primo turno delle elezioni amministrative 2023, per eleggere il sindaco e il consiglio comunale a Catania e in alcuni comuni della provincia etnea. Oltre a Catania, complessivamente sono 18 i comuni della provincia nei quali si andrà al voto. Sono 6 i centri al di sopra dei 15 mila abitanti. 12 i comuni nei quali si andrà al voto col turno unico. Si voterà, dunque, domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 (dalle 7 alle 15), con eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell’11 e 12 giugno. Le operazioni di scrutinio dei voti per le elezioni amministrative in Sicilia,  inizieranno subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15 della giornata di lunedì 29 maggio.

Risulta eletto al primo turno il candidato sindaco più votato che abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi; quindi qualora uno o più candidati sindaci superino il 40 per cento dei voti non si darà luogo al turno di ballottaggio, ma sarà proclamato eletto il più votato. Il premio di maggioranza scatterà in favore del sindaco che vince le elezioni al primo turno solo se le liste a esso collegate hanno raggiunto il 40 per cento dei voti validi; invece al sindaco eletto al ballottaggio il premio di maggioranza spetta solo se nessun altro gruppo di liste ha raggiunto al primo turno il 50 per cento dei voti validi. Al candidato sindaco classificatosi secondo viene riservato un seggio da consigliere comunale a condizione che abbia raggiunto almeno il 20 per cento dei voti validi.

fac simile elezione sindaco e consiglio Catania

Come si vota

Esclusivamente con la matita copiativa consegnata al seggio a ciascun elettore può:

  • tracciare un segno di voto solo sul contrassegno di lista. In tal caso, esprime un voto valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco a essa collegato;
  • tracciare un segno di voto sia sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso. Anche in questo caso, esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
  • esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco e un altro segno su una lista non collegata al candidato sindaco votato. In tal caso, il voto è valido per il candidato sindaco espressamente indicato e per la lista espressamente indicata. Il voto non si estende al candidato sindaco collegato alla lista votata;
  • tracciare un segno di voto solo sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, esprime il voto solo per il candidato alla carica di sindaco ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate;
  • può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In tal caso, esprime un voto valido anche per la lista cui appartengono i candidati votati e per il candidato alla carica di sindaco a essa collegato, salvo che non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto, cioè di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco.

Voto di preferenza

Ogni elettore può esprimere non più di due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale:

  • ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
  • le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
  • il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite due righe stampate a fianco del contrassegno di lista votato, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima;
  • qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
  • in caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
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