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Cronaca

La fine del mercato tutelato del gas: cosa cambia per le bollette dal 2023

Che cosa succederà dopo la fine della tutela per le forniture di gas delle famiglie? Cos'è il mercato libero e cosa occorre fare per cambiare venditore? Come si possono confrontare le offerte disponibili? E i costi? Tutte le domande e le risposte

In una fase di alta tensione per le bollette della luce e del gas, è di poche ore fa la notizia dello stop al mercato tutelato dell'elettricità per i condomìni. Ne è nato subito un caso, con le associazioni dei consumatori che hanno chiesto una proroga della misura attraverso un intervento immediato del governo. "I condomìni sono considerati, inspiegabilmente, microimprese, quindi per le utenze condominiali il mercato tutelato della luce non finisce il 10 gennaio 2024 ma tra meno di due mesi, il 1° gennaio 2023", ha spiegato Marco Vignola, responsabile energia dell'Unione nazionale dei consumatori (Unc). Si tratta, è bene ricordare, dei contratti che riguardano le "parti comuni", quindi la fornitura di elettricità per scale, ascensori, garage o cantine e non dentro i singoli appartamenti, come abbiamo spiegato qui.

Condomìni a parte, dopo mesi di rincari, l'Arera (l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha comunicato che le bollette del gas relative ai consumi di ottobre 2022 saranno in media più basse del 12,9% rispetto a quelle del terzo trimestre di quest'anno, grazie alla riduzione delle quotazioni del gas e a un nuovo metodo di calcolo delle tariffe, mensile e non più trimestrale. Questo vale però solo per le famiglie che sono ancora in regime di tutela, cioè per chi non ha ancora sottoscritto una fornitura nel mercato libero (circa il 35% dei clienti domestici). Anche chi lo ha già fatto è probabile che vedrà le bollette ridursi, ma in questo caso saranno i singoli fornitori a decidere di quanto. Le tariffe del regime tutelato, infatti, fanno comunque da riferimento orientativo per il mercato.

La fine del mercato tutelato per le forniture di gas delle famiglie

Quel che è certo è che dal 1° gennaio 2023 terminerà il regime di tutela per le forniture di gas delle famiglie. Un cambiamento non di poco conto. Detto in parole povere: si va verso la fine del mercato tutelato del gas, e si entra nel mercato libero. Cosa significa e cosa succederà dopo? Cerchiamo di fare chiarezza. I servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall'autorità del settore, l'Arera, destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e microimprese) che non hanno ancora scelto un venditore nel mercato libero. Nel nostro Paese, la normativa ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili. Nel dettaglio:

  • per la fornitura di energia elettrica delle piccole imprese e delle microimprese con potenza impegnata superiore a 15 kW, la tutela di prezzo è terminata il 1° gennaio 2021 (qui per saperne di più);
  • per le altre microimprese, il superamento della tutela di prezzo per l'elettricità è fissato al 1° gennaio 2023, stessa data in cui terminerà anche la tutela per le forniture di gas delle famiglie. Il termine della maggior tutela elettrica per le famiglie è invece previsto entro il 10 gennaio 2024, scadenza entro la quale verrà assegnato il servizio a tutele graduali ai clienti domestici elettrici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero, garantendo la continuità della fornitura.

È comunque possibile passare in qualsiasi momento al mercato libero, anche prima di queste date, scegliendo il venditore e il tipo di contratto più adatto alle proprie esigenze. Tutti i clienti, in ogni momento, possono scegliere tra le diverse offerte disponibili nel mercato libero quella più adatta alle proprie esigenze stipulando un nuovo contratto di fornitura. Sarà il nuovo venditore a inoltrare la richiesta di risoluzione del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente. Il recesso, o la scelta di un fornitore dal mercato libero, può essere esercitato in qualsiasi momento, non prevede oneri aggiuntivi e avviene senza interruzione della fornitura in corso.

Le bollette con la fine del mercato tutelato del gas: cosa cambia dal 2023

Che cosa succederà dopo la fine della tutela per le forniture di gas delle famiglie? Cos'è il mercato libero e cosa occorre fare per cambiare venditore? E i costi? A poco meno di due mesi dal passaggio dal mercato tutelato a quello libero, con l'aiuto dell'autorità del settore, l'Arera, Today ha preparato una guida con domande e risposte.

Cosa è il mercato libero?

In Italia, come nel resto dei Paesi dell'Unione europea, il mercato libero dell'energia comporta che chiunque può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas naturale per le proprie necessità, cambiando venditore o tipo di contratto e scegliendo l'offerta che ritiene più interessante e conveniente.

Cosa occorre fare per cambiare venditore?

Dopo aver scelto, tra le diverse offerte disponibili, quella più adatta alle proprie esigenze, è sufficiente stipulare il nuovo contratto di fornitura in sostituzione di quello precedente. Sarà il nuovo venditore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso).

Quanto tempo serve per passare dal vecchio al nuovo venditore?

Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi. I cambi venditore (switching) vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese. Ad esempio: per ottenere il cambio venditore l'1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio; se questo termine viene superato, lo switching slitterà all'1 marzo. Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l'esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine. La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.

Cambiare venditore ha un costo?

No. Cambiare venditore non ha costi per il cliente, salvo gli eventuali costi connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto: imposta di bollo, se dovuta in base alla normativa fiscale, e deposito cauzionale o altra garanzia, se previsto dal contratto. In particolare, l'imposta di bollo è dovuta in caso di contratto non redatto sotto forma di corrispondenza commerciale, o di contratto redatto sotto forma di corrispondenza commerciale che necessiti di registrazione presso l'ufficio del registro (di norma soltanto nei "casi d'uso", per esempio quando il contratto deve essere depositato presso le cancellerie giudiziarie in seguito ad attività amministrative o presso pubblici uffici).

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Se cambio venditore può interrompersi la fornitura?

No, il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti.

Se cambio venditore rischio di pagare due volte gli stessi consumi?

No. Il medesimo dato di lettura del contatore che viene registrato in occasione del cambio venditore sarà utilizzato sia dal venditore entrante per fatturare i consumi successivi al cambio, sia dal venditore uscente per fatturare i consumi precedenti, nella bolletta di chiusura.

Se cambio venditore posso rimanere senza gas?

No. Nel caso in cui un cliente si trovi senza un venditore sul mercato libero per cause indipendenti dalla sua volontà (ad esempio, in caso di fallimento del venditore), la fornitura di gas viene automaticamente assegnata al fornitore di ultima istanza (FUI) competente per l'area territoriale in cui si trova l'utenza, fino a quando il cliente stesso avrà stipulato un contratto con un nuovo venditore.

Come posso verificare se la mia fornitura è nel mercato libero?

In ogni bolletta deve essere presente l'indicazione "servizio di tutela" oppure "mercato libero", che consente di verificare se la fornitura è servita in tutela, cioè alle condizioni stabilite dall'autorità, o nel mercato libero.

Come posso confrontare le offerte disponibili?

Attraverso il "portale offerte", sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell'autorità, è possibile confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas naturale disponibili nella località in cui si trova l'utenza. Per ognuna delle offerte disponibili, il portale pubblico calcola una stima della spesa annua in base ai consumi indicati dall'utente o stimati dal sistema in base alle condizioni di utilizzo, e indica le principali caratteristiche dell'offerta. Una serie di filtri consente di affinare la ricerca, selezionando solo le offerte che presentano le caratteristiche preferite dall'utente.

Cosa sono le offerte a prezzo variabile?

Sono contratti in cui il prezzo della componente gas naturale varia automaticamente, a scadenze prefissate, in base alle variazioni di un indice o di un prezzo di riferimento, che solitamente riflettono le variazioni di prezzo nei mercati all'ingrosso. Di solito le altre componenti (trasporto del gas e gestione del contatore, oneri di sistema) seguono gli aggiornamenti tariffari stabiliti dall'autorità; è bene comunque verificare sul contratto, nella parte relativa alle condizioni economiche, e nelle Schede di confrontabilità. In caso di offerta a prezzo variabile, insieme all'indicazione del prezzo o della componente indicizzata, deve essere evidenziata la frequenza delle possibili variazioni. Il venditore deve inoltre indicare, sia nel contratto sia nella scheda di confrontabilità, quale è il meccanismo d'indicizzazione adottato, il prezzo massimo raggiunto negli ultimi 12 mesi e il periodo in cui questo prezzo massimo è stato applicato.

Cosa sono le offerte a prezzo fisso?

Sono contratti in cui il prezzo della componente energia o gas naturale viene mantenuto fisso per un certo periodo di tempo, che varia da contratto a contratto (12, 24, 36 mesi...). Di solito le altre componenti (trasporto dell'energia o del gas naturale e gestione del contatore, oneri di sistema) seguono gli aggiornamenti tariffari stabiliti dall'Autorità; è bene comunque verificare sul contratto, nella parte relativa alle condizioni economiche, e nelle schede di confrontabilità.

Cosa sono le offerte congiunte?

Sono contratti che prevedono la fornitura congiunta di elettricità e gas dallo stesso venditore. Anche per queste offerte valgono le regole a tutela del cliente su trasparenza, scelta del contratto, cambio di venditore, diritto di ripensamento. Il cliente deve essere informato degli eventuali vincoli previsti per l'erogazione congiunta delle due forniture.

Quali regole di trasparenza e correttezza devono rispettare i venditori?

L'autorità ha emanato un codice di condotta commerciale che stabilisce le regole di correttezza e trasparenza che le imprese di vendita, e i loro operatori commerciali, devono rispettare quando promuovono le loro offerte di mercato libero, stipulano un nuovo contratto o propongono modifiche di un contratto esistente, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare prezzi e caratteristiche delle diverse offerte. Oltre a regole generali di comportamento e di riconoscibilità del personale commerciale, il codice stabilisce:

  • le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase di promozione delle offerte;
  • i documenti e le informazioni che devono essere forniti al cliente in occasione della conclusione del contratto, tenendo conto anche delle regole previste dal codice del consumo;
  • le caratteristiche e le clausole principali del contratto;
  • i criteri per l'indicazione dei prezzi;
  • il diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza o in luoghi diversi dagli sportelli del venditore, in conformità al codice del consumo;
  • le modalità da seguire per proporre al cliente eventuali variazioni delle condizioni contrattuali.

Quali informazioni deve fornire chi propone un contratto?

Chiunque contatti un consumatore per proporre un nuovo contratto deve sempre identificarsi in modo chiaro, indicare l'impresa di vendita per cui opera e fornire i recapiti ai quali l'impresa stessa può essere contattata. Prima di richiedere qualsiasi documento o dato della fornitura, in particolare le bollette, deve chiarire che il contatto ha lo scopo di proporre l'attivazione di un nuovo contratto. Prima che il contratto sia concluso, l'operatore commerciale deve fornire tutte le informazioni necessarie per comprenderne le caratteristiche fondamentali, tra cui la durata del contratto e le modalità di rinnovo, il prezzo e le sue possibili variazioni nel tempo, gli eventuali sconti o servizi aggiuntivi e il loro costo, i tempi dell'attivazione, le modalità di recesso.

Deve inoltre consegnare la scheda sintetica, che riepiloga le caratteristiche dell'offerta e deve essere redatta in base a uno schema definito dall'autorità, e la scheda di confrontabilità, che fornisce tra l'altro una stima della spesa annua associata all'offerta. Se il contatto avviene di persona ma fuori dai locali commerciali del venditore, le informazioni devono essere fornite su carta o altro supporto durevole; se invece il mezzo utilizzato non consente la comunicazione scritta (ad esempio, contatto telefonico), l'operatore deve indicare i canali disponibili per ottenere le informazioni in forma scritta.

Quali documenti deve ricevere chi stipula un nuovo contratto?

Al momento della conclusione del contratto, e comunque prima dell'attivazione della fornitura, il cliente deve ricevere una copia integrale del contratto stesso, in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole (ad esempio, su una chiavetta usb o tramite un link con password), scritta in caratteri di stampa leggibili e utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile, insieme alla scheda sintetica e alla scheda di confrontabilità. La scheda sintetica riepiloga tutte le caratteristiche essenziali del contratto, e deve essere redatta in base a uno schema definito dall'autorità; la scheda di confrontabilità fornisce, tra l'altro, una stima della spesa annua associata all'offerta.

Cosa è la scheda di confrontabilità?

È un documento che deve essere consegnato dal venditore ai potenziali clienti, che fornisce un confronto tra la stima della spesa annua che un cliente-tipo, con determinati livelli di consumo, sosterrebbe se aderisse all'offerta,  rispetto a quella che lo stesso cliente-tipo sosterrebbe in base alle condizioni regolate dall'autorità. La scheda contiene, tra l'altro, l'indicazione di eventuali costi per servizi aggiuntivi, diversi dalla fornitura di energia elettrica/gas, previsti dal contratto; eventuali modalità di indicizzazione/variazione del prezzo e le modalità di calcolo della variazione; eventuali sconti e/o bonus previsti dall'offerta; eventuali ulteriori dettagli sull'offerta contrattuale e la loro modalità di applicazione. Per confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas disponibili nella località in cui si trova l'utenza è inoltre possibile consultare il portale offerte, il comparatore istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell'autorità.

Quali caratteristiche hanno le condizioni contrattuali nel mercato libero?

Nel mercato libero le condizioni contrattuali di fornitura, così come accade per il prezzo del servizio di vendita, sono definite liberamente dal venditore, nel rispetto delle leggi in vigore. In tutti i contratti devono essere comunque presenti alcune clausole essenziali, definite dal venditore, che riguardano aspetti del servizio particolarmente importanti per il cliente, tra cui:

  • l'indicazione del servizio che sarà fornito dal venditore e la data di avvio;
  • la durata del contratto e le modalità di rinnovo;
  • il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo, il costo degli eventuali servizi aggiuntivi e tutti gli altri oneri o spese a carico del cliente;
  • le garanzie richieste al cliente (ad esempio, il deposito cauzionale o la domiciliazione del pagamento delle bollette);
  • le modalità di fatturazione, specificando il criterio adottato per la stima dei consumi, se è prevista l'emissione di fatture basate sulla stima;
  • i termini e le modalità per il pagamento delle bollette, e le conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, specificando le penali o gli interessi di mora addebitati per il periodo di ritardo;
  • le garanzie offerte ai clienti per eventuali verifiche tecniche del contatore;
  • gli eventuali standard di qualità aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'autorità e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto;
  • le modalità da seguire per presentare richieste d'informazioni e reclami, e le procedure a disposizione dei clienti per risolvere eventuali controversie senza ricorso alla magistratura.

Il venditore può modificare il contratto?

Nei contratti di mercato libero, può essere prevista la facoltà del venditore di modificare alcune clausole, espressamente indicate, per giustificati motivi. In questi casi il cliente deve essere informato con un'apposita comunicazione, diversa dalla bolletta, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di applicazione delle modifiche. Per ogni modifica proposta, la comunicazione inviata al cliente deve:

  • riportare il testo completo della nuova versione di ciascuna delle clausole modificate;
  • spiegare in modo chiaro il contenuto e gli effetti della modifica;
  • specificare il momento in cui la modifica verrà applicata;
  • indicare in che modo ed entro quali termini il cliente che non intende accettare le modifiche può comunicare al venditore la sua volontà di disdire il contratto.

La comunicazione non è dovuta per le variazioni dei prezzi dovute all'applicazione delle clausole contrattuali di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore. In questo caso il cliente è informato delle variazioni nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Se il venditore non rispetta i termini di preavviso o se la comunicazione non contiene le informazioni indicate, il cliente deve ricevere in bolletta un indennizzo automatico.

Il cliente è obbligato ad accettare le modifiche al contratto proposte dal venditore?

No, il cliente che non intende accettare le modifiche proposte può cambiare venditore. Il termine di preavviso per le modifiche del contratto garantisce al cliente il tempo necessario per scegliere un diverso contratto e cambiare fornitore prima che entrino in vigore le modifiche proposte.

Quando può essere chiesto un deposito cauzionale o una garanzia equivalente?

Il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto, se ciò è espressamente previsto dal contratto stesso. Per i clienti del mercato libero l'importo del deposito cauzionale, se richiesto, è indicato nel contratto.

Cosa è il recesso?

Si chiama diritto di recesso la possibilità che ha il cliente finale di cessare il contratto di fornitura in essere, per cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto oppure per interrompere la fornitura. Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, e non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura.

Come avviene il recesso per cambiare venditore?

Il recesso per cambio venditore avviene in conseguenza alla stipula del contratto con il nuovo fornitore.  Quando stipula il nuovo contratto infatti, il cliente conferisce al nuovo venditore una procura a recedere per suo conto e in suo nome dal contratto con il vecchio venditore. La procura deve essere conferita con le stesse modalità di conclusione del nuovo contratto e su supporto durevole, sicuro e idoneo a non essere modificato. Sarà, quindi, il nuovo venditore ad inviare, per conto del cliente, la dichiarazione di recesso al venditore uscente nel rispetto del termine di preavviso.

Come si comunica il recesso per cessare la fornitura?

Il cliente che intende recedere perché vuole cessare la fornitura, deve farlo direttamente in forma scritta con preavviso non superiore a un mese. Il recesso decorrerà dalla data in cui il venditore riceve la comunicazione.

Il recesso ha un costo?

No, il recesso non ha costi. Eventuali costi sono connessi alla sottoscrizione del nuovo contratto con il venditore entrante (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Il venditore può esercitare il diritto di recesso?

Il recesso del venditore può avvenire solo nel mercato libero, e solo se il contratto prevede questa possibilità. Il venditore deve però comunicare la propria decisione per iscritto e con un preavviso di almeno sei mesi, in modo tale che il cliente possa trovare per tempo un nuovo venditore; il preavviso decorre dalla data in cui il cliente riceve la comunicazione del venditore.

E cosa si paga con la bolletta?

Il costo del servizio di fornitura di gas naturale è formato da quattro componenti principali:

  • spesa per la materia gas naturale;
  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema;
  • totale imposte e Iva.

Cosa è la spesa per la materia gas naturale?

È l'importo che corrisponde alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale. Comprende le componenti per l'approvvigionamento del gas, la copertura dei rischi commerciali e per i costi di commercializzazione. Nel mercato libero i costi per la materia gas naturale sono stabiliti nel contratto di fornitura, ed è su questi costi che si gioca la concorrenza tra le imprese di vendita.

La bolletta al microscopio: cosa paghiamo davvero

Cosa è la spesa per il trasporto e la gestione del contatore?

È l'importo che corrisponde ai costi sostenuti dal distributore per il trasporto del gas (a livello nazionale e locale) fino al contatore del cliente, e per la lettura dei consumi. Gli importi fatturati per questa voce di spesa sono calcolati in base a una tariffa stabilita dall'autorità per le diverse aree del Paese (ambiti sovraregionali) e per le diverse tipologie di utenti, che comprende una quota fissa e una quota variabile.

Che cosa è la spesa per gli oneri di sistema?

Sono gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas. Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico.

Cosa è la voce "totale imposte e Iva"?

Riguarda le voci relative all'imposta di consumo (accisa), l'addizionale regionale e l'imposta sul valore aggiunto (Iva). L'accisa si applica alla quantità di gas consumato; l'aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo (scaglioni). L'addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge. L'Iva si applica sull'importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l'aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.

Cosa sono le quote fisse?

Sono le parti del prezzo, espresse su base annua, che si pagano per avere un punto di consegna attivo, anche in assenza di consumo e, nel caso dell'elettricità, qualunque sia la potenza impegnata. Il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere.

Come devono essere applicate le variazioni delle tariffe?

Se si ha un contratto a condizioni regolate dall'autorità (servizio di maggior tutela o servizio di tutela) eventuali variazioni dei prezzi (condizioni economiche regolate) devono essere applicate su base giornaliera e limitatamente ai consumi attribuiti al periodo successivo alla data della loro entrata in vigore, anche quando si tratta di consumi stimati. Se si ha un contratto nel mercato libero, le modalità di indicizzazione sono definite dal contratto di fornitura stipulato col venditore.

Cos'è il bonus gas?

È un'agevolazione economica, prevista dalla legge e resa operativa dall'autorità, che garantisce una riduzione della spesa per il gas naturale ai clienti in condizioni di disagio economico e alle famiglie numerose. Il bonus vale esclusivamente per il gas naturale distribuito a rete, e non per altri tipi di gas.

Chi ha diritto al bonus gas?

Hanno diritto al bonus i clienti domestici che appartengono:

  • a un nucleo familiare con indicatore Isee non superiore a 8.265 euro; per l'anno 2022 e per i soli bonus elettrico e gas questo valore massimo è stato innalzato a 12.000 euro;
  • a un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore Isee non superiore a 20.000 euro;
  • a un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.

Il bonus gas può essere cumulato con il bonus elettrico e il bonus acqua, e spetta sia ai clienti direttamente titolari di un contratto di fornitura individuale, sia in relazione all'utilizzo di un impianto condominiale centralizzato alimentato a gas naturale (ad esempio, per il riscaldamento).

Come si ottiene il bonus?

Per attivare la procedura di riconoscimento automatico dei bonus per disagio economico (elettrico, gas e acqua), è necessario e sufficiente presentare annualmente una dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenere un'attestazione di Isee entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di reddito o pensione di cittadinanza. Se il valore dell'Isee dà diritto al bonus, l'Inps invierà al sistema informativo integrato (la banca dati delle forniture di elettricità, gas e acqua), i dati necessari per completare le verifiche e permettere di erogare i bonus a chi ne ha diritto.

Se cambio venditore rischio di perdere i bonus?

No. In caso di cambio del venditore, i soggetti in possesso di tutti i requisiti conservano il diritto a beneficiare dei bonus.

Fonte Today.it

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